Sentenza 198/1996 (ECLI:IT:COST:1996:198)
Massima numero 22511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/06/1996;  Decisione del  10/06/1996
Deposito del 17/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 198/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICAZIONE DELLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE - TERMINE DI CENTOCINQUANTA GIORNI DECORRENTE DALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - DECORRENZA DI DETTO TERMINE, IN CASO DI IDENTIFICAZIONE SUCCESSIVA DEL TRASGRESSORE, DALL'IDENTIFICAZIONE STESSA - MANCATA PREVISIONE DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DALLA IDENTIFICABILITA' DEL TRASGRESSORE, OSSIA DALLA FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE O ANNOTAZIONE IN PUBBLICI REGISTRI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 255/1994 DI NON FONDATEZZA DI ANALOGA QUESTIONE (RELATIVA AL PRECEDENTE CODICE DELLA STRADA) MA CON MOTIVAZIONE, SECONDO IL GIUDICE RIMETTENTE, FAVOREVOLE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE QUESTIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 201, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziche' dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione, in quanto - posto che il termine di centocinquanta giorni e' ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della p.a., da un lato, e del privato cittadino dall'altro; e che, in base alla disposizione impugnata, il termine stesso decorre dalla data in cui "di fatto" la p.a. ha operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile - l'inerzia o le disfunzioni organizzative della p.a. vengono a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere piu' in grado di esercitare pienamente la relativa facolta' per salvaguardare i propri interessi. - S. n. 255/1994. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte