Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione che ha reputato che le dichiarazioni dell'allora deputato S. E. fossero riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.). (Classif. 114003).
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150).
La Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: O. 286/2014 - mass. n. 38212).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino, sesta sez. pen., in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 - doc. IV-ter, n. 11-A -, con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell'allora deputato S. E. - contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina facebook, riguardanti D. L., G. V. e G. R. - fossero espresse nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell'organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). (Precedente: O. 193/2018 - mass. 40300).