Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Necessità, per il Governo, di motivare sulla asserita violazione dei limiti alle competenze statuarie - Onere meno penetrante, laddove siano dedotte violazioni di parametri estranei alle competenze regionali - Inammissibilità del ricorso privo di adeguata motivazione (nel caso di specie, inammissibilità del ricorso avverso le norme della Regione autonoma Valle D'Aosta, relative alla possibile assunzione di personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, da accertare successivamente, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). (Classif. 113006).
Nel giudizio in via principale, il ricorso è ammissibile se fornisce una sufficiente motivazione sul superamento dei limiti delle competenze statutarie, attraverso il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale. (Precedente: S. 130/2020 - mass. 43488).
Con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, il ricorso deve tenere conto di quanto stabilito nello statuto speciale, tramite l'evocazione, pur non diffusamente argomentata, dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo, al fine di dimostrare come tali limiti siano stati violati. Infatti, è solo a seguito di tale ricognizione che possono individuarsi i termini esatti della questione posta. (Precedenti: S. 174/2020 - mass. 43053; S. 109/2018 - mass. 41118).
Lo scrutinio di ammissibilità, con specifico riguardo all'onere di definire compiutamente il quadro delle competenze statutarie, si è reso meno penetrante nei casi in cui il ricorrente deduca la violazione di parametri a cui ogni competenza legislativa regionale sia palesemente estranea, essendo in tali ipotesi non necessario un puntuale confronto con lo statuto. (Precedenti: S. 52/2021 - mass. 43723; S. 11/2021 - mass. 43455).
La motivazione del ricorso deve divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni impugnate appaiano inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti: S. 279/2020 - mass. 43134; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 213/2003 - mass. 27819).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per genericità della denuncia, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 32, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, par. 2, lett. f, e 53 della direttiva 2005/36/CE, secondo, lett. l e q, in relazione agli artt. 2-ter, comma 1, e 13 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif., e terzo comma, Cost., in relazione all'art. 5 del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, e all'art. 7 del d.lgs. n. 206 del 2007 -, aventi ad oggetto l'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 che prevedono, fino al 31 luglio 2022, ove si rilevi una grave carenza di personale sanitario, che la Azienda USL della Valle possa assumere a tempo determinato personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, senza il previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana; che detto personale studi la "lingua mancante" e sostenga una prova di verifica dell'apprendimento, al cui esito positivo si subordina la percezione dell'indennità di bilinguismo prevista dalla normativa regionale; che si partecipi successivamente ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato e, in caso di assunzione, si presti servizio per almeno tre anni presso l'Azienda. Il ricorso presenta unici e laconici riferimenti allo statuto regionale, nella rubrica del motivo di ricorso e nelle conclusioni dello stesso).