Ordinanza 202/1996 (ECLI:IT:COST:1996:202)
Massima numero 22515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/06/1996;  Decisione del  10/06/1996
Deposito del 17/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 202/96. LOCAZIONE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 160 DEL 1990 - AUMENTO AUTORITATIVO DEI CANONI - RITENUTA APPLICABILITA' ANCHE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLO STATO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDUTTORI DI IMMOBILI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. L'oggetto del giudizio risulta infatti indicato in maniera generica ed approssimativa, avendo il giudice 'a quo' omesso di precisare la natura del corrispettivo dovuto alla pubblica amministrazione, l'entita' dell'aumento del canone richiesto, le clausole dello stesso e la relativa decorrenza e quindi non risulta chiarito se tali aumenti siano da ritenere effettivamente "imposti" in considerazione di interessi pubblicistici. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte