Ordinanza 203/1996 (ECLI:IT:COST:1996:203)
Massima numero 22516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
10/06/1996; Decisione del
10/06/1996
Deposito del 17/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 203/96. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA' AD ESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI - SVOLGIMENTO DELLA FASE DI MERITO DEL GIUDIZIO, IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 203/96. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA' AD ESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI - SVOLGIMENTO DELLA FASE DI MERITO DEL GIUDIZIO, IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies cod. proc. civ., denunziati nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale. Le premesse da cui muove e le conclusioni cui perviene il giudice 'a quo' risultano infatti del tutto erronee, poiche' l'assunto circa la non reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, e' stato smentito dalla sopravvenuta sent. n. 501 del 1995 di questa Corte (come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995), mentre la asserita abolizione della fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto, appare estranea alla 'ratio' della riforma, oltre che contraria agli indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non puo' essere escluso, meno che mai 'secundum eventum litis'. Quantomeno immotivato, infine, si palesa anche l'altro assunto circa l'applicabilita' dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio, avendo la Corte gia' chiarito la "selettivita'" del rinvio al procedimento cautelare uniforme, operato dall'art. 703, secondo comma, stesso codice. - O. n. 58/1996. red.: A.M. Marini
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies cod. proc. civ., denunziati nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale. Le premesse da cui muove e le conclusioni cui perviene il giudice 'a quo' risultano infatti del tutto erronee, poiche' l'assunto circa la non reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, e' stato smentito dalla sopravvenuta sent. n. 501 del 1995 di questa Corte (come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995), mentre la asserita abolizione della fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto, appare estranea alla 'ratio' della riforma, oltre che contraria agli indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non puo' essere escluso, meno che mai 'secundum eventum litis'. Quantomeno immotivato, infine, si palesa anche l'altro assunto circa l'applicabilita' dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio, avendo la Corte gia' chiarito la "selettivita'" del rinvio al procedimento cautelare uniforme, operato dall'art. 703, secondo comma, stesso codice. - O. n. 58/1996. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte