Ordinanza 204/1996 (ECLI:IT:COST:1996:204)
Massima numero 22517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/06/1996;  Decisione del  10/06/1996
Deposito del 17/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 204/96. AMNISTIA - AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI CONDONO - TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO - PREVISTA SOSPENSIONE FINO A QUANDO L'UFFICIO FINANZIARIO, EVITANDO OGNI RITARDO, NON COMUNICHI AL GIUDICE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - LAMENTATA GENERICITA' ED INDETERMINATEZZA DELLA NORMATIVA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, denunziato nella parte in cui, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa di condono, prevede che il termine di prescrizione del reato rimanga sospeso fino a quando l'ufficio finanziario, evitando ogni ritardo, non abbia comunicato al giudice la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia. La norma, infatti, non appare di per se' irragionevole, in considerazione del fatto che la concessione del beneficio risulta essere subordinata all'avvenuto adempimento dell'obbligo tributario, mentre la denunciata disparita' di trattamento, conseguente alla maggiore o minore solerzia degli uffici finanziari nel fornire al giudice la risposta, circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del provvedimento di cui trattasi, appare risolversi in una mera disparita' di fatto dovuta al pratico funzionamento di un servizio e come tale inidonea a sorreggere censure di incostituzionalita'. - Cfr. O. nn. 505/1987 e 1059/1988, sul principio ripetutamente affermato, secondo cui al giudice della legittimita' delle leggi spetta solo di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per se' arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalita' della norma. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte