Sentenza 205/1996 (ECLI:IT:COST:1996:205)
Massima numero 22945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/06/1996; Decisione del
10/06/1996
Deposito del 17/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Titolo
SENT. 205/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - DEDOTTA OMESSA INDICAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI - IDONEITA' DEI RILIEVI A CONSENTIRE L'EFFICACE DIFESA DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 205/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - DEDOTTA OMESSA INDICAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI - IDONEITA' DEI RILIEVI A CONSENTIRE L'EFFICACE DIFESA DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Ammissibilita' del ricorso proposto in via principale, avverso la delibera legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana del 19 ottobre 1995, in quanto, malgrado l'omessa indicazione dei parametri costituzionali, i rilievi di costituzionalita' sono abbastanza chiari da consentire alla Regione di difendersi e controdedurre nel merito. (Nella specie, la censura del Commissario dello Stato relativa al procedimento di formazione della legge regionale, che sarebbe stata approvata dall'Assemblea, in seguito all'impugnazione commissariale, senza un'adeguata valutazione e' stata dichiarata non fondata poiche', una volta rispettata la prescrizione dell'art. 12 dello Statuto, che prevede che i progetti siano elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale, non e' richiesto che la discussione abbia ad oggetto un aspetto piuttosto che un altro). - V. S. n. 127/1996. red.: F. Mangano
Ammissibilita' del ricorso proposto in via principale, avverso la delibera legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana del 19 ottobre 1995, in quanto, malgrado l'omessa indicazione dei parametri costituzionali, i rilievi di costituzionalita' sono abbastanza chiari da consentire alla Regione di difendersi e controdedurre nel merito. (Nella specie, la censura del Commissario dello Stato relativa al procedimento di formazione della legge regionale, che sarebbe stata approvata dall'Assemblea, in seguito all'impugnazione commissariale, senza un'adeguata valutazione e' stata dichiarata non fondata poiche', una volta rispettata la prescrizione dell'art. 12 dello Statuto, che prevede che i progetti siano elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale, non e' richiesto che la discussione abbia ad oggetto un aspetto piuttosto che un altro). - V. S. n. 127/1996. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 12
Altri parametri e norme interposte