Sentenza 205/1996 (ECLI:IT:COST:1996:205)
Massima numero 22946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/06/1996; Decisione del
10/06/1996
Deposito del 17/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Titolo
SENT. 205/96 C. AGRICOLTURA - REGIONE SICILIANA - NORME PER IL PERSONALE DELL'E.S.A., DEI CONSORZI DI BONIFICA E DEGLI ENTI PARCO - AUTORIZZAZIONE ALL'E.S.A. PER L'AMPLIAMENTO DELLA PIANTA ORGANICA, CON LA CONSEGUENTE IMMISSIONE IN RUOLO DEI TITOLARI DI BORSE DI STUDIO, SUCCESSIVAMENTE PROROGATE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE E 2 L. N. 421/1992 E 22, L. N. 724/1994 - CONTRASTO CON IL CANONE DI BUON ANDAMENTO E CON LA REGOLA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO IMPIEGO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 205/96 C. AGRICOLTURA - REGIONE SICILIANA - NORME PER IL PERSONALE DELL'E.S.A., DEI CONSORZI DI BONIFICA E DEGLI ENTI PARCO - AUTORIZZAZIONE ALL'E.S.A. PER L'AMPLIAMENTO DELLA PIANTA ORGANICA, CON LA CONSEGUENTE IMMISSIONE IN RUOLO DEI TITOLARI DI BORSE DI STUDIO, SUCCESSIVAMENTE PROROGATE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE E 2 L. N. 421/1992 E 22, L. N. 724/1994 - CONTRASTO CON IL CANONE DI BUON ANDAMENTO E CON LA REGOLA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO IMPIEGO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimita' costituzionale della delibera legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana del 19 ottobre 1995, impugnata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui autorizza l'E.S.A. ad ampliare la propria pianta organica al fine di dotarsi di personale del ruolo tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali (art. 1, comma 1), ad immettere nella pianta organica cosi' rideterminata i fruitori delle borse di studio in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego (art. 1, comma 2), ad adottare i provvedimenti di proroga delle borse di studio fino all'immissione nei ruoli (art. 1, commi 3 e 4), in quanto l'ampliamento e la rideterminazione della pianta organica sono stati disposti in assenza di una preventiva istruttoria che la Regione era vincolata ad assumere in forza del canone generale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione ed in base ai principi di riforma economico-sociale desumibili dagli artt. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 22 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, ed inoltre, poiche' la sostanziale assunzione 'ad personam' dei singoli borsisti si pone in contrasto con il principio del concorso pubblico, che e' la forma generale di reclutamento nel pubblico impiego, derogabile soltanto in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, di cui, nel caso in esame, non risulta la sussistenza. red.: F. Mangano
Illegittimita' costituzionale della delibera legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana del 19 ottobre 1995, impugnata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui autorizza l'E.S.A. ad ampliare la propria pianta organica al fine di dotarsi di personale del ruolo tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali (art. 1, comma 1), ad immettere nella pianta organica cosi' rideterminata i fruitori delle borse di studio in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego (art. 1, comma 2), ad adottare i provvedimenti di proroga delle borse di studio fino all'immissione nei ruoli (art. 1, commi 3 e 4), in quanto l'ampliamento e la rideterminazione della pianta organica sono stati disposti in assenza di una preventiva istruttoria che la Regione era vincolata ad assumere in forza del canone generale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione ed in base ai principi di riforma economico-sociale desumibili dagli artt. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 22 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, ed inoltre, poiche' la sostanziale assunzione 'ad personam' dei singoli borsisti si pone in contrasto con il principio del concorso pubblico, che e' la forma generale di reclutamento nel pubblico impiego, derogabile soltanto in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, di cui, nel caso in esame, non risulta la sussistenza. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22