Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancato confronto con il quadro normativo statale di riferimento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la norma della Regione Veneto che autorizza la stipula di contratti di lavoro autonomo per far fronte alle carenze di personale medico specializzato nelle unità operative di pronto soccorso e nell'area internistica e per poter utilizzare medici privi del requisito di specializzazione). (Classif. 112003).
Il mancato confronto con il complessivo quadro normativo statale di riferimento comporta un'insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità della questione sollevata. (Precedente: S. 27/2015 - mass. 38256).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo statale di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, commi secondo, lett. l, e terzo, Cost. - dell'art. 1, comma 2, e dell'allegato Piano socio sanitario regionale 2019-2023 della legge reg. Veneto n. 48 del 2018, nella parte in cui autorizza la stipula di contratti di lavoro autonomo per far fronte alle carenze di personale medico specializzato nelle unità operative di pronto soccorso e nell'area internistica e per poter utilizzare medici privi del requisito di specializzazione. La prospettazione del rimettente è inadeguata laddove ha ignorato il quadro evolutivo sull'emergenza sanitaria e la flessibilizzazione dei requisiti, in virtù della quale è prevista la possibilità di stipulare contratti a termine anche di lavoro autonomo, per specializzandi e laureati abilitati. Né il rimettente si è confrontato con la previsione del PSSR, per cui restano salve le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001, cosicché la disposizione censurata rinvia la verifica del rispetto delle percentuali massime di assunzione al momento della stipula dei singoli contratti. Infine, sono inammissibili, in quanto non autonomamente argomentate rispetto alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., anche le censure riferite agli artt. 3 e 32 Cost.).