Sentenza 206/1996 (ECLI:IT:COST:1996:206)
Massima numero 22523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/06/1996; Decisione del
14/06/1996
Deposito del 21/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 206/96. PENA - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA LIBERTA' CONTROLLATA - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - PRETESA COMPRESSIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE NON CORRELATA AD ALCUN COMPORTAMENTO COLPEVOLE DEL CONDANNATO, MA AL SUO OBIETTIVO STATO DI INSOLVIBILITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 206/96. PENA - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA LIBERTA' CONTROLLATA - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - PRETESA COMPRESSIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE NON CORRELATA AD ALCUN COMPORTAMENTO COLPEVOLE DEL CONDANNATO, MA AL SUO OBIETTIVO STATO DI INSOLVIBILITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma 1, Cost., l'art. 102, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione, in quanto - posto che il principio di colpevolezza impone che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di afflittivita' come totalmente avulso dalla "responsabilita'" del condannato - il pieno rispetto di tale principio comporta che al condannato a pena pecuniaria, il quale versi in stato di insolvibilita', sia sempre offerta la possibilita' di richiedere l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria, cosi' da riservare alla liberta' controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il condannato insolvibile e' posto in condizione di effettuare. - S. nn. 131/1979, 108/1987, 119/1994. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma 1, Cost., l'art. 102, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione, in quanto - posto che il principio di colpevolezza impone che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di afflittivita' come totalmente avulso dalla "responsabilita'" del condannato - il pieno rispetto di tale principio comporta che al condannato a pena pecuniaria, il quale versi in stato di insolvibilita', sia sempre offerta la possibilita' di richiedere l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria, cosi' da riservare alla liberta' controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il condannato insolvibile e' posto in condizione di effettuare. - S. nn. 131/1979, 108/1987, 119/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte