Sentenza 207/1996 (ECLI:IT:COST:1996:207)
Massima numero 22531
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  14/06/1996;  Decisione del  14/06/1996
Deposito del 21/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 207/96. IMPIEGO PUBBLICO - RAPPORTI TRA STATO E REGIONI - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE SARDEGNA - ASSEGNAZIONE DELLO STESSO AL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - PREVISIONE DEL MANTENIMENTO A CARICO DELLA MEDESIMA REGIONE DELL'ONERE DELLA SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE COLLOCATO FUORI RUOLO - MANCATA INTESA CON LA REGIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI E DI AUTONOMIA FINANZIARIA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL MENZIONATO d.P.C.m. 'IN PARTE QUA'.

Testo
Non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Sardegna <> e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo, e, di conseguenza, viene annullato il d.P.C.m. 27 maggio 1995, nella parte relativa al personale della medesima Regione oggetto di individuazione e di collocamento fuori ruolo. Deve infatti essere affermato che l'utilizzazione da parte dello Stato di personale regionale, ancorche' per un triennio, non puo' avvenire unilateralmente, ma solo con l'accordo della Regione - nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione - il quale puo' esplicarsi nelle forme dell'intesa (c.d. <>), sia mediante partecipazione attiva al procedimento, sia con la formale messa a disposizione incondizionata e senza riserve di personale. L'atto impugnato - disponendo che l'onere della spesa relativa al trattamento economico del dipendente della Regione Sardegna collocato fuori ruolo debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun assenso da parte di quest'ultima - viola, altresi', i principi di autonomia finanziaria e dei rapporti tra Stato e Regione garantiti dallo Statuto Speciale (artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; artt. 116 e 119 Cost.), in quanto la previsione del mantenimento dell'onere a carico delle amministrazioni di provenienza, di cui all'art. 7 del d.l. 8 agosto 1994, n. 507 (convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584), non puo' applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo riguardi personale dipendente dalla Regione, cioe' da un ente con bilancio e finanza autonomi (garantiti costituzionalmente) rispetto allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da parte dell'ente stesso. - Circa la necessita' di "una partecipazione di volonta' regionale nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione", v., 'ex plurimis', S. n. 351/1991. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte