Sentenza 208/1996 (ECLI:IT:COST:1996:208)
Massima numero 22524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/06/1996; Decisione del
14/06/1996
Deposito del 21/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 208/96. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - BORSA DI STUDIO PER GLI AMMESSI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA - DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE BORSE DI STUDIO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DEI CAPACI E MERITEVOLI DI RAGGIUNGERE I GRADI PIU' ALTI DEGLI STUDI, GARANTITO DALL'ART. 34, TERZO E QUARTO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 208/96. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - BORSA DI STUDIO PER GLI AMMESSI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA - DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE BORSE DI STUDIO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DEI CAPACI E MERITEVOLI DI RAGGIUNGERE I GRADI PIU' ALTI DEGLI STUDI, GARANTITO DALL'ART. 34, TERZO E QUARTO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), il quale stabilisce che coloro i quali abbiano usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non possano fruire di ulteriore borsa di studio, presso universita' straniere, durante il periodo di svolgimento del predetto dottorato di ricerca, in quanto - premesso che il divieto di cumulo delle borse di studio e' anzitutto divieto di attivita' diverse da quelle che formano oggetto dei corsi di dottorato e che le attivita' di perfezionamento all'estero, finalizzate a fare acquisire ai candidati un livello formativo avanzato rispetto a specifiche professionalita', non trovano alcun riscontro nelle connotazioni peculiari del dottorato di ricerca, che risulta, invece, preordinato a sviluppare autonome capacita' di ricerca scientifica - <>. - Cfr., pure, S. nn. 7/1967, 125/1975, 281/1992. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), il quale stabilisce che coloro i quali abbiano usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non possano fruire di ulteriore borsa di studio, presso universita' straniere, durante il periodo di svolgimento del predetto dottorato di ricerca, in quanto - premesso che il divieto di cumulo delle borse di studio e' anzitutto divieto di attivita' diverse da quelle che formano oggetto dei corsi di dottorato e che le attivita' di perfezionamento all'estero, finalizzate a fare acquisire ai candidati un livello formativo avanzato rispetto a specifiche professionalita', non trovano alcun riscontro nelle connotazioni peculiari del dottorato di ricerca, che risulta, invece, preordinato a sviluppare autonome capacita' di ricerca scientifica - <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 34
co. 3
Costituzione
art. 34
co. 4
Altri parametri e norme interposte