Sentenza 209/1996 (ECLI:IT:COST:1996:209)
Massima numero 22784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/06/1996; Decisione del
14/06/1996
Deposito del 21/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
22782
Titolo
SENT. 209/96 B. MEDICO OSPEDALIERO - FACOLTA' DI REIEZIONE NEL CASO DI PARERE CONTRARIO DEL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 93 COST. - POSSIBILITA' DI DETERMINAZIONI CONTRADDITTORIE - FINALITA' DI CONTROLLO E UNIFICAZIONE DELL'OPERATO DELLE SINGOLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE - REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO - NON FONDATEZZA.
SENT. 209/96 B. MEDICO OSPEDALIERO - FACOLTA' DI REIEZIONE NEL CASO DI PARERE CONTRARIO DEL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 93 COST. - POSSIBILITA' DI DETERMINAZIONI CONTRADDITTORIE - FINALITA' DI CONTROLLO E UNIFICAZIONE DELL'OPERATO DELLE SINGOLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE - REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, pur disponendo che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermita' e delle menomazioni d'integrita' fisica connessa, prevede, altresi', che questo possa essere negato nel caso di parere contrario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, reso in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo, in quanto tale norma, sia pure con gli inconvenienti di eventuali difformita' valutative, lungi dal disattendere, contribuisce a realizzare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione, assegnando al Comitato, quale organo super partes, una funzione consultiva di natura medico-legale, volta a verificare l'operato delle singole commissioni mediche ospedaliere riconducendolo al rispetto di principi comuni onde contemperare la tutela del singolo e quella dell'erario, con l'emanazione di pareri non vincolanti per l'Amministrazione, ma tali da obbligarla a motivare le ragioni per le quali ritenga eventualmente di discostarsene. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, pur disponendo che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermita' e delle menomazioni d'integrita' fisica connessa, prevede, altresi', che questo possa essere negato nel caso di parere contrario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, reso in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo, in quanto tale norma, sia pure con gli inconvenienti di eventuali difformita' valutative, lungi dal disattendere, contribuisce a realizzare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione, assegnando al Comitato, quale organo super partes, una funzione consultiva di natura medico-legale, volta a verificare l'operato delle singole commissioni mediche ospedaliere riconducendolo al rispetto di principi comuni onde contemperare la tutela del singolo e quella dell'erario, con l'emanazione di pareri non vincolanti per l'Amministrazione, ma tali da obbligarla a motivare le ragioni per le quali ritenga eventualmente di discostarsene. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte