Sentenza 211/1996 (ECLI:IT:COST:1996:211)
Massima numero 22532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
14/06/1996; Decisione del
14/06/1996
Deposito del 21/06/1996; Pubblicazione in G. U. 26/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 211/96. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI MADRI - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITA' 'EX' ART. 17 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 - MANCATA PREVISIONE DI TALE TRATTAMENTO A FAVORE DELLE VOLONTARIE IN SERVIZIO CIVILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA MATERNITA' - CONSEGUENTE INCIDENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 211/96. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI MADRI - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITA' 'EX' ART. 17 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 - MANCATA PREVISIONE DI TALE TRATTAMENTO A FAVORE DELLE VOLONTARIE IN SERVIZIO CIVILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA MATERNITA' - CONSEGUENTE INCIDENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), nelle parti in cui non prevedono il trattamento economico di maternita' di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a favore delle volontarie in servizio civile, in quanto - premesso che detto servizio si svolge in esecuzione di un contratto di lavoro atipico a causa mista, nel quale con la gratuita' di fondo della prestazione si combinano elementi di onerosita' privi della nota specifica della corrispettivita', integrati da altri benefici per il prestatore di lavoro a carico di terzi - il datore di lavoro (nella specie la Comunita' Internazionale Volontari Laici) e' soggetto solo all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre per l'assicurazione per invalidita' e vecchiaia e l'assicurazione per le malattie e' prevista una disciplina speciale, secondo cui all'iscrizione devono provvedere gli stessi lavoratori interessati, ma con i contributi a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, cioe' del Ministero degli Affari esteri, che e' terzo rispetto al contratto. Pertanto, con riguardo alle enunciate peculiarita' del rapporto, l'inapplicabilita' della tutela speciale delle lavoratrici madri, e in particolare dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204, non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali evocati dal giudice 'a quo': non con l'art. 3 Cost., perche' il rapporto di cui si tratta ha natura e finalita' diverse da quelle del contratto tipico di lavoro, al quale si riferisce la legge n. 1204 del 1971; non con l'art. 31 Cost., perche' le misure economiche e le altre provvidenze per la tutela della maternita' possono essere graduate dal legislatore in relazione alla diversita' dei rapporti in cui e' impegnato il lavoro della donna e dell'entita' dei mezzi finanziari volta a volta disponibili; non, infine, con l'art. 32 Cost., perche' la tutela costituzionale della salute non comporta per se' sola diritti a indennita' economiche, mentre, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nel caso di sopravvenienza del periodo di interdizione dal lavoro dopo la cessazione del rapporto di volontariato, la lavoratrice rimasta disoccupata puo' sempre accedere al servizio sanitario nazionale. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), nelle parti in cui non prevedono il trattamento economico di maternita' di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a favore delle volontarie in servizio civile, in quanto - premesso che detto servizio si svolge in esecuzione di un contratto di lavoro atipico a causa mista, nel quale con la gratuita' di fondo della prestazione si combinano elementi di onerosita' privi della nota specifica della corrispettivita', integrati da altri benefici per il prestatore di lavoro a carico di terzi - il datore di lavoro (nella specie la Comunita' Internazionale Volontari Laici) e' soggetto solo all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre per l'assicurazione per invalidita' e vecchiaia e l'assicurazione per le malattie e' prevista una disciplina speciale, secondo cui all'iscrizione devono provvedere gli stessi lavoratori interessati, ma con i contributi a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, cioe' del Ministero degli Affari esteri, che e' terzo rispetto al contratto. Pertanto, con riguardo alle enunciate peculiarita' del rapporto, l'inapplicabilita' della tutela speciale delle lavoratrici madri, e in particolare dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204, non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali evocati dal giudice 'a quo': non con l'art. 3 Cost., perche' il rapporto di cui si tratta ha natura e finalita' diverse da quelle del contratto tipico di lavoro, al quale si riferisce la legge n. 1204 del 1971; non con l'art. 31 Cost., perche' le misure economiche e le altre provvidenze per la tutela della maternita' possono essere graduate dal legislatore in relazione alla diversita' dei rapporti in cui e' impegnato il lavoro della donna e dell'entita' dei mezzi finanziari volta a volta disponibili; non, infine, con l'art. 32 Cost., perche' la tutela costituzionale della salute non comporta per se' sola diritti a indennita' economiche, mentre, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nel caso di sopravvenienza del periodo di interdizione dal lavoro dopo la cessazione del rapporto di volontariato, la lavoratrice rimasta disoccupata puo' sempre accedere al servizio sanitario nazionale. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte