Sentenza 214/1996 (ECLI:IT:COST:1996:214)
Massima numero 22534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  14/06/1996;  Decisione del  14/06/1996
Deposito del 25/06/1996; Pubblicazione in G. U. 03/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 214/96. PROCESSO CIVILE - GIUDIZI TRA GENITORI NATURALI CHE COMPORTINO <> - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE - TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - LESIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., l'art. 70 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di <>, similmente a quanto prescritto dagli artt. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 cod. proc. civ. per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati - in quanto, posto che il parametro costituzionale invocato postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima; e considerato che l'intervento del P.M. nelle controversie tra coniugi (separati o divorziati) per l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli risponde ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi, va garantita identica tutela ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilita', ostativa ad una siffatta equiparazione. - Cfr., pure, S. n. 416/1992, nonche' S. n. 55/1979. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte