Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Competenza esclusiva dello Stato, per garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale - Potere vincolante, anche mediante atto regolamentare, nei confronti della potestà legislativa regionale in materia di tutela paesaggistica (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Valle d'Aosta che individuano casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica e dai pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici previsti dalla normativa statale e regionale di settore). (Classif. 170003).
La tutela dell'ambiente e del paesaggio è competenza spettante allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Il legislatore statale detiene il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a cui lo statuto speciale affidi attribuzioni in materia di tutela paesaggistica, così che le norme qualificabili come «riforme economico-sociali» si impongono anche al legislatore regionale. (Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 189/2016 - mass. 39009).
Le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano l'utilizzo dei beni soggetti a tutela e, in particolare, quelle sull'autorizzazione paesaggistica, sono riconducibili alle norme «di grande riforma economico-sociale». In riferimento all'autorizzazione paesaggistica, in particolare, alle Regioni non è consentito introdurre deroghe a tale istituto di uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. (Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43834; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 189/2016 - mass. 39010; S. 238/2013 - mass. 37379; S. 235/2011 - mass. 35787; S. 101/2010 - mass. 34468; S. 232/2008 - mass. 32630).
Deroghe alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica possono essere decise solamente dal legislatore statale, in quanto competente in materia. (Precedente: S. 262/2021 - mass. 44446).
Anche le disposizioni di un atto regolamentare, in quanto espressione dei principi enunciati dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, sono idonee a vincolare la potestà legislativa regionale primaria. (Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 207/2012).
Le norme statali che proteggono l'ambiente e il paesaggio operano senz'altro, anche se non espressamente richiamate da parte della legge regionale. (Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43851; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 258/2020 - mass. 43543).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2, lett. q, dello statuto speciale, l'art. 78, comma 2, lett. d, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che introduce deroghe alla disciplina attuativa del cod. beni culturali e del paesaggio, prevedendo che gli interventi edilizi indicati - che comprendono la realizzazione di aperture su pareti esterne, da autorizzarsi con titolo semplificato, e il posizionamento di strutture di non facile rimozione in aree sottoposte a vincolo - possono effettuarsi senza previa verifica di compatibilità paesaggistica. Nello stabilire, con la disposizione impugnata dal Governo, tale esonero, il legislatore regionale interviene in un ambito materiale che non gli pertiene e si sovrappone - peraltro, parzialmente contrastandovi - a quanto disciplinato da norme statali «di grande riforma economico-sociale»: è la legge statale, infatti, che deve regolare l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica, che può modificarne i tratti o escludere talune fattispecie dall'obbligo di ottenerla).