Sentenza 215/1996 (ECLI:IT:COST:1996:215)
Massima numero 22535
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/06/1996; Decisione del
14/06/1996
Deposito del 25/06/1996; Pubblicazione in G. U. 03/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 215/96. FINANZA REGIONALE - ISTRUZIONE ALL'ENTE POSTE ITALIANE PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE SARDEGNA DI SOMME AD ESSA SPETTANTI IN BASE ALLE NORME STATUTARIE E DI ATTUAZIONE NELLA MISURA DI SOLI TRE QUINTI DEI VALORI DISTRIBUITI PER L'IMPOSTA DI BOLLO E DI SOLI NOVE DECIMI DEL CINQUANTA PER CENTO DEI VALORI BOLLATI DISTRIBUITI PER TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE RICORRENTE PER IL VERSAMENTO ALLA STESSA DI SOMME IN MISURA INFERIORE ALLA PERCENTUALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA, DI NOVE DECIMI DEI VALORI PERCETTI NEL TERRITORIO REGIONALE - RICHIESTA IN VIA SUBORDINATA ALLA CORTE DI SOLLEVARE D'UFFICIO QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 13 D.L. 11 LUGLIO 1992 , N. 333 CONVERTITO IN L. 8 AGOSTO 1992, N. 359 (CHE ATTRIBUISCE ALL'ERARIO LE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DEL MEDESIMO DECRETO-LEGGE), OVE RITENUTO APPLICABILE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, IN QUANTO LESIVO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE STESSE - REGIONE SARDEGNA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 215/96. FINANZA REGIONALE - ISTRUZIONE ALL'ENTE POSTE ITALIANE PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE SARDEGNA DI SOMME AD ESSA SPETTANTI IN BASE ALLE NORME STATUTARIE E DI ATTUAZIONE NELLA MISURA DI SOLI TRE QUINTI DEI VALORI DISTRIBUITI PER L'IMPOSTA DI BOLLO E DI SOLI NOVE DECIMI DEL CINQUANTA PER CENTO DEI VALORI BOLLATI DISTRIBUITI PER TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE RICORRENTE PER IL VERSAMENTO ALLA STESSA DI SOMME IN MISURA INFERIORE ALLA PERCENTUALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA, DI NOVE DECIMI DEI VALORI PERCETTI NEL TERRITORIO REGIONALE - RICHIESTA IN VIA SUBORDINATA ALLA CORTE DI SOLLEVARE D'UFFICIO QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 13 D.L. 11 LUGLIO 1992 , N. 333 CONVERTITO IN L. 8 AGOSTO 1992, N. 359 (CHE ATTRIBUISCE ALL'ERARIO LE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DEL MEDESIMO DECRETO-LEGGE), OVE RITENUTO APPLICABILE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, IN QUANTO LESIVO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE STESSE - REGIONE SARDEGNA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle Finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995, in quanto tale nota - indirizzata all'Ente Poste Italiane e comunicata alla regione Sardegna, nella parte in cui dispone che il predetto Ente, tenuto conto dell'art. 13 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, versi alla Regione le somme ad essa spettanti nella misura di "3/5 dei valori distribuiti per l'imposta di bollo" e di "9 decimi del 50 per cento dei valori bollati distribuiti per tassa sulle concessioni governative", disponendo altresi' che le restanti somme siano "attribuite all'Erario dello Stato" - non e' immediatamente e direttamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione Sardegna, ma si pone in un rapporto meramente attuativo rispetto all'art. 13 d.l. n. 333 del 1992; ed in quanto siffatto ostacolo all'ammissibilita' del conflitto non puo' essere superato dalla richiesta alla Corte di sollevare, dinanzi a se', questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 13 d.l. n. 333 del 1992 (per contrasto con l'art. 8, lett. b, dello Statuto regionale), posto che in sede di conflitto di attribuzione non e' possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che e' a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati. red.: S. Di Palma
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle Finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995, in quanto tale nota - indirizzata all'Ente Poste Italiane e comunicata alla regione Sardegna, nella parte in cui dispone che il predetto Ente, tenuto conto dell'art. 13 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, versi alla Regione le somme ad essa spettanti nella misura di "3/5 dei valori distribuiti per l'imposta di bollo" e di "9 decimi del 50 per cento dei valori bollati distribuiti per tassa sulle concessioni governative", disponendo altresi' che le restanti somme siano "attribuite all'Erario dello Stato" - non e' immediatamente e direttamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione Sardegna, ma si pone in un rapporto meramente attuativo rispetto all'art. 13 d.l. n. 333 del 1992; ed in quanto siffatto ostacolo all'ammissibilita' del conflitto non puo' essere superato dalla richiesta alla Corte di sollevare, dinanzi a se', questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 13 d.l. n. 333 del 1992 (per contrasto con l'art. 8, lett. b, dello Statuto regionale), posto che in sede di conflitto di attribuzione non e' possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che e' a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1949
n. 250
art. 34