Sentenza 217/1996 (ECLI:IT:COST:1996:217)
Massima numero 22537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MENGONI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  14/06/1996;  Decisione del  14/06/1996
Deposito del 25/06/1996; Pubblicazione in G. U. 03/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 217/96. PENA - IMPEDIMENTO OD OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE (NELLA SPECIE: BLOCCO STRADALE) - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UNA PENA MINIMA EDITTALE DI UN ANNO DI RECLUSIONE O NELLA IPOTESI AGGRAVATA DI DUE ANNI DI RECLUSIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 341/1994 - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, d.lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera circolazione) - nella parte in cui rispettivamente prevedono come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione nella ipotesi base e quella di anni due di reclusione nella ipotesi aggravata - in quanto, posto che la determinazione della misura della pena rientra nel novero delle scelte attribuite alla potesta' del legislatore e che essa puo' essere sindacata in sede di controllo di legittimita' costituzionale soltanto ove superi il limite della ragionevolezza, le disposizioni impugnate, tenuto conto della natura primaria del bene protetto e della assenza nella coscienza sociale della convinzione della palese incongruenza della previsione sanzionatoria, non superano il predetto limite. - S. nn. 133/1973, 341/1994, 313/1995, 314/1995; O. n. 368/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte