Ordinanza 218/1996 (ECLI:IT:COST:1996:218)
Massima numero 22541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MENGONI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  14/06/1996;  Decisione del  14/06/1996
Deposito del 25/06/1996; Pubblicazione in G. U. 03/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 218/96. PROCESSO CIVILE - PROCEDURE PER EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO - NON RILEVABILITA' D' UFFICIO, MA SOLO SU ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi prospettati dal giudice rimettente, a proposito della possibilita' per i creditori istanti di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere piu' difficoltosa l' opposizione al debitore, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimita' della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio all' interno della stessa disciplina processuale, potendo essere valutati dal giudice dell' opposizione ai fini della liquidazione delle spese e della eventuale responsabilita' ex art. 96, cod. proc. civ.. Inoltre, il parametro dell' art. 25, Cost., non risulta pertinente, secondo i principi gia' chiariti dalla Corte, che ne escludono l' attinenza riguardo alla ripartizione della competenza territoriale dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso. - Cfr. S. nn. 251/1986, 269/1992; O. n. 434/1993. red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte