Ordinanza 220/1996 (ECLI:IT:COST:1996:220)
Massima numero 22538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/06/1996;  Decisione del  14/06/1996
Deposito del 25/06/1996; Pubblicazione in G. U. 03/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 220/96 REATI - ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FONOGRAFICI NON AUTORIZZATI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANCATA DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DELLE CONDOTTE CRIMINOSE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, l. 29 luglio 1981, n. 406, denunziato in quanto sanziona con la medesima pena, sia pure contenuta nei limiti di un minimo e di un massimo edittali, il comportamento di chi "abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi" e di chi, pur non essendo concorso nella loro riproduzione, "li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato". Premesso che non osta alla ammissibilita' della questione la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata (v. art. 20, d.lgs. n. 685/1994), non avendo essa inciso sulla applicabilita' della norma ai fatti commessi nel vigore della sua formulazione originaria, la scelta del legislatore - alla cui discrezionalita' e' rimessa la commisurazione delle pene comminate, in relazione ai diversi comportamenti penalmente sanzionati - non appare irragionevole, specie ove si tenga conto, da un lato, del fine commerciale o di lucro come requisito necessario per la punibilita' del comportamento di detenzione per la vendita del predetto materiale abusivamente riprodotto e dall'altro lato, dell'ampio arco di graduabilita' della pena tra il minimo e il massimo edittali, onde il giudice dispone della possibilita' di adeguare la sanzione in concreto inflitta alla reale gravita' del fatto. - Sui limiti ed il loro contenuto, posti alla discrezionalita' del legislatore sopra menzionata, cfr. S. nn. 333/1991 e riferimenti in essa contenuti, 25/1994, 285/1991 e 67/1992. red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte