Ordinanza 222/1996 (ECLI:IT:COST:1996:222)
Massima numero 22533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/06/1996; Decisione del
14/06/1996
Deposito del 25/06/1996; Pubblicazione in G. U. 03/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 222/96. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - LIMITI - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO NEI CONFRONTI DI IMPUTATO MAGGIORE DI ANNI DICIOTTO, MA MINORE DI ANNI VENTUNO, CONDANNATO A PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA SUPERIORE A DUE ANNI, AL QUALE SPETTEREBBE, NELLE STESSE CONDIZIONI, LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANCATA DIVERSIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DI TALE IMPUTATO RISPETTO A QUELLA DELL'IMPUTATO INFRAVENTUNENNE, COME PREVISTO DALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 222/96. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - LIMITI - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO NEI CONFRONTI DI IMPUTATO MAGGIORE DI ANNI DICIOTTO, MA MINORE DI ANNI VENTUNO, CONDANNATO A PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA SUPERIORE A DUE ANNI, AL QUALE SPETTEREBBE, NELLE STESSE CONDIZIONI, LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANCATA DIVERSIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DI TALE IMPUTATO RISPETTO A QUELLA DELL'IMPUTATO INFRAVENTUNENNE, COME PREVISTO DALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, corretta la premessa interpretativa del giudice 'a quo' nel senso che ai fini dell'applicazione della pena su richiesta, ex art. 444, cod. proc. pen., la eventuale pena pecuniaria (in qualunque misura) puo' essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., e senza essere computata agli effetti del limite di cui trattasi, essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi i due anni, viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini della sospensione condizionale, e conseguentemente, la questione stessa si appalesa manifestamente irrilevante. Infatti, nella specie, come descritta dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena, di cui all'art. 444 cod. proc. pen., non supera il limite indicato ed e' dunque ammissibile, potendo altresi' concedersi la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., poiche' la pena pecuniaria indicata, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen.. red.: A.M. Marini
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, corretta la premessa interpretativa del giudice 'a quo' nel senso che ai fini dell'applicazione della pena su richiesta, ex art. 444, cod. proc. pen., la eventuale pena pecuniaria (in qualunque misura) puo' essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., e senza essere computata agli effetti del limite di cui trattasi, essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi i due anni, viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini della sospensione condizionale, e conseguentemente, la questione stessa si appalesa manifestamente irrilevante. Infatti, nella specie, come descritta dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena, di cui all'art. 444 cod. proc. pen., non supera il limite indicato ed e' dunque ammissibile, potendo altresi' concedersi la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., poiche' la pena pecuniaria indicata, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen.. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte