Sentenza 223/1996 (ECLI:IT:COST:1996:223)
Massima numero 22959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
25/06/1996; Decisione del
25/06/1996
Deposito del 27/06/1996; Pubblicazione in G. U. 03/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 223/96. ESTRADIZIONE - REATI PUNITI CON LA PENA CAPITALE SECONDO LE LEGGI DELLO STATO RICHIEDENTE - CONCESSIONE DELL'ESTRADIZIONE SUBORDINATA AD <> PRESTATE DA DETTO STATO (NELLA SPECIE: GLI STATI UNITI D'AMERICA), RITENUTE <> DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DI NON INFLIGGERE LA PENA DI MORTE O DI NON FARLA ESEGUIRE SE GIA' INFLITTA - LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, CON INCIDENZA, IN PARTICOLARE, SUL BENE ESSENZIALE DELLA VITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 223/96. ESTRADIZIONE - REATI PUNITI CON LA PENA CAPITALE SECONDO LE LEGGI DELLO STATO RICHIEDENTE - CONCESSIONE DELL'ESTRADIZIONE SUBORDINATA AD <
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 27, quarto comma, Cost., l'art. 698, comma 2, cod. proc. pen., e la legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato ora citato, ove si stabilisce la negazione dell'estradizione qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, salvo che quest'ultima <>, in quanto - pur se il procedimento delineato dall'art. 698, comma 2, censurato, che si impernia su un duplice vaglio, espletato, caso per caso, dall'autorita' giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia circa la <> delle predette garanzie, offre, in astratto, il vantaggio di una politica flessibile da parte dello Stato richiesto, consentendo adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale - nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte e' sancito dalla Costituzione, la formula delle <>, ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai quali e' stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, non e' costituzionalmente ammissibile. Il divieto contenuto nell'art 27, quarto comma, Cost., ed i valori ad esso sottostanti, primo fra tutti il bene essenziale della vita, impongono, infatti, una garanzia assoluta. - Cfr., altresi', S. n. 54/1979, nella quale la Corte ha affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene <> e' di per se' lesivo della Costituzione. red.: G. Leo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 27, quarto comma, Cost., l'art. 698, comma 2, cod. proc. pen., e la legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato ora citato, ove si stabilisce la negazione dell'estradizione qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, salvo che quest'ultima <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte