Sentenza 224/1996 (ECLI:IT:COST:1996:224)
Massima numero 22550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  26/06/1996;  Decisione del  26/06/1996
Deposito del 03/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 224/96. CORTE DI CASSAZIONE - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO INCORSA NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (NELLA SPECIE: DIFETTO DI AVVISO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE) - PREVISIONE, ANCHE IN TALE IPOTESI, DELL'EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE DI RINVIO DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITA' - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI EMETTERE PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITA' O INAMMISSIBILITA' DELLA DECISIONE NEL MERITO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevede la soggezione del giudice di rinvio al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volonta', esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimita'), in quanto - posto che il principio della definitivita' delle sentenze della Corte di cassazione, il quale preclude, salvo i rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito, e' espressivo dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettivita' del diritto alla tutela giurisdizionale - da tale inoppugnabilita' consegue anche che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non puo' essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio, sulla sussistenza o meno di vizi 'in procedendo' nella fase del giudizio di legittimita'; ed in quanto, comunque, il vizio costituito da assoluta violazione del principio del contraddittorio nel corso di tale giudizio - ove non rimediabile attraverso lo strumento della revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. - potrebbe essere rimosso soltanto attraverso la previsione di idoneo mezzo straordinario di impugnazione che rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore. - S. nn. 51/1970, 136/1972, 21/1982, 17/1986, 36/1991, 247/1995, 294/1995; O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte