Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi - Interventi su fabbricati esistenti finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva di strutture alberghiere e non, nonché alla prosecuzione delle attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, nel rispetto delle norme adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 170001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 3, lett. a), 4, lett. b), c) e d), e 6, lett. b) e c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 e 3 dello statuto, 9 e 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost., in relazione agli artt. 21, 146 e 149 cod. beni culturali, all'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, all'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., e all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., che individuano una serie di opere che possono realizzarsi, per un certo tempo, con procedure amministrative semplificate, volte all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, relativi agli interventi su fabbricati esistenti e finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva di strutture alberghiere e non, nonché alla prosecuzione delle attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale adottate per contenere l'emergenza sanitaria. Le norme impugnate rappresentano lo svolgimento delle attribuzioni regionali, da ricondurre alle competenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale, che involgono la regolazione dei titoli edilizi, la materia dell'urbanistica e dei piani regolatori nelle zone di particolare importanza turistica, e che devono esercitarsi nel rispetto delle sole norme statali «di grande riforma economico-sociale». Né esse danno adito ad alcuna interpretazione che consenta agli interessati di realizzare le opere senza previa autorizzazione paesaggistica, laddove richiesta dalla normativa statale. (Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43866; S. 118/2019 - mass. 42278; S. 189/2016 - mass. 39009; S. 251/2013 - mass. 37403).