Sentenza 21/2022 (ECLI:IT:COST:2022:21)
Massima numero 44450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  01/12/2021;  Decisione del  01/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44447  44448  44449  44451  44452  44453


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi - Interventi su fabbricati esistenti finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva di strutture alberghiere e non, nonché alla prosecuzione delle attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, nel rispetto delle norme adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 170001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 3, lett. a), 4, lett. b), c) e d), e 6, lett. b) e c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 e 3 dello statuto, 9 e 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost., in relazione agli artt. 21, 146 e 149 cod. beni culturali, all'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, all'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., e all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., che individuano una serie di opere che possono realizzarsi, per un certo tempo, con procedure amministrative semplificate, volte all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, relativi agli interventi su fabbricati esistenti e finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva di strutture alberghiere e non, nonché alla prosecuzione delle attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale adottate per contenere l'emergenza sanitaria. Le norme impugnate rappresentano lo svolgimento delle attribuzioni regionali, da ricondurre alle competenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale, che involgono la regolazione dei titoli edilizi, la materia dell'urbanistica e dei piani regolatori nelle zone di particolare importanza turistica, e che devono esercitarsi nel rispetto delle sole norme statali «di grande riforma economico-sociale». Né esse danno adito ad alcuna interpretazione che consenta agli interessati di realizzare le opere senza previa autorizzazione paesaggistica, laddove richiesta dalla normativa statale. (Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43866; S. 118/2019 - mass. 42278; S. 189/2016 - mass. 39009; S. 251/2013 - mass. 37403).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 78  co. 3

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 78  co. 4

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 78  co. 4

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 78  co. 4

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 78  co. 6

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 78  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 21  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 149  

decreto del Presidente della Repubblica  13/02/2017  n. 31  art.   Allegato A

decreto legge  19/05/2020  n. 34  art. 181    co. 3  

legge  17/07/2020  n. 77  art.   

decreto legge  16/07/2020  n. 76  art. 10    co. 5  

legge  11/09/2020  n. 120  art.