Sentenza 225/1996 (ECLI:IT:COST:1996:225)
Massima numero 22551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  26/06/1996;  Decisione del  26/06/1996
Deposito del 03/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 225/96. REATI TRIBUTARI - REPRESSIONE DELL'EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - OMISSIONE DI ANNOTAZIONI E DI FATTURAZIONI DI CORRISPETTIVI AI FINI DELL'IVA E DELLE IMPOSTE DIRETTE - SANZIONI PENALI - INAPPLICABILITA' IN CASO DI ESISTENZA DI DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA ALLE SCRITTURE OMESSE, DI INSERIMENTO DEI CORRISPETTIVI NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI E DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA - IMPOSSIBILITA' DI FRUIRE DI TALE ESIMENTE IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE PRIMA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, lett. a), della legge 7 agosto 1982, n. 516 (recante "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"), nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151 - nella parte in cui, nell'escludere la rilevanza penale della omissione di annotazioni e fatturazioni di corrispettivi ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, richiede, a tal fine, oltre all'esistenza di una documentazione alternativa alle scritture omesse, l'inserimento dei corrispettivi non annotati nella dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell'imposta dovuta, anche per i contribuenti nei cui confronti sia stato effettuato accertamento fiscale prima della data di scadenza dei due suddetti ultimi adempimenti, e che risultino per tale casuale circostanza nell'impossibilita' di avvalersi della esimente 'de qua' - in quanto, posto che le cause di giustificazione previste dalla norma censurata rispondono ad una logica premiale verso il contribuente che, recedendo dall''iter criminis' (avviato con l'omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali), faccia spontaneamente comunque emergere l'irregolarita', gia' in base al solo canone dell'esegesi letterale della predetta disposizione si evince che la condizione di anteriorita', all'accertamento degli organi ispettivi, e' espressamente ed inequivocabilmente riferita alla sola predisposizione della documentazione sostitutiva e non anche agli altri due elementi (della fedele dichiarazione dei cespiti e dell'esatto pagamento del tributo) che concorrono a definire il quadro dei presupposti dell'esimente in parola. Ne consegue che il contribuente in possesso di documentazione alternativa all'atto dell'ispezione fiscale puo' avvalersi della causa di giustificazione ove ne completi in prosieguo le condizioni applicative alle prescritte scadenze. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte