Ordinanza 228/1996 (ECLI:IT:COST:1996:228)
Massima numero 22555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
26/06/1996; Decisione del
26/06/1996
Deposito del 03/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 228/96. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LITI PENDENTI ALLA DATA DEL 17 NOVEMBRE 1994 - FACOLTA' DI DEFINIZIONE MEDIANTE PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, DELLA RELATIVA DOMANDA AGLI UFFICI TRIBUTARI COMPETENTI - CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE GIA' VERSATE DAL RICORRENTE - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 228/96. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LITI PENDENTI ALLA DATA DEL 17 NOVEMBRE 1994 - FACOLTA' DI DEFINIZIONE MEDIANTE PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, DELLA RELATIVA DOMANDA AGLI UFFICI TRIBUTARI COMPETENTI - CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE GIA' VERSATE DAL RICORRENTE - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, posta la competenza della Commissione tributaria rimettente a dichiarare estinto il giudizio, in caso di presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione della lite agli uffici tributari competenti (art. 6, d.P.R. n. 591 del 1994), non risulta, dall'ordinanza, se detta istanza sia stata presentata e l'ordinanza stessa non motiva minimamente ne' adduce un qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione. red.: A.M. Marini
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, posta la competenza della Commissione tributaria rimettente a dichiarare estinto il giudizio, in caso di presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione della lite agli uffici tributari competenti (art. 6, d.P.R. n. 591 del 1994), non risulta, dall'ordinanza, se detta istanza sia stata presentata e l'ordinanza stessa non motiva minimamente ne' adduce un qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte