Ordinanza 230/1996 (ECLI:IT:COST:1996:230)
Massima numero 22557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
26/06/1996; Decisione del
26/06/1996
Deposito del 03/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 230/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - ISTANZA DI REVOCA, SOSTITUZIONE O MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE ELEMENTI DI VALUTAZIONE UTILI AI FINI DELLA DECISIONE, OLTRE A QUELLI, GIA' PREVISTI, CONCERNENTI "LE CONDIZIONI DI SALUTE O ALTRE CONDIZIONI O QUALITA' PERSONALI DEGLI IMPUTATI" - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 230/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - ISTANZA DI REVOCA, SOSTITUZIONE O MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE ELEMENTI DI VALUTAZIONE UTILI AI FINI DELLA DECISIONE, OLTRE A QUELLI, GIA' PREVISTI, CONCERNENTI "LE CONDIZIONI DI SALUTE O ALTRE CONDIZIONI O QUALITA' PERSONALI DEGLI IMPUTATI" - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 4- 'ter', cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con la quale il giudice rimettente lamenta la mancanza di una norma che preveda la possibilita' di integrare, con iniziativa d'ufficio, il materiale probatorio utile ai fini della decisione incidentale in tema di liberta' personale che egli e' chiamato a prendere. Posto che i poteri attribuiti al giudice dalla norma denunziata, non riguardano il merito dell'indagine e del processo, risultando delimitati nel contenuto all'interno del potere acquisitivo 'ex officio', mentre l'incremento dell'ambito applicativo della stessa e' esplicitamente richiesto, con riguardo ad elementi concernenti la valutazione della persistente sussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la questione non e' sorretta da alcuna indicazione circa la natura o la tipologia degli elementi, la cui mancanza precluderebbe al rimettente una adeguata decisione in luogo dell'alternativa tra accoglimento e reiezione di meri enunciati di parte. La prospettazione dell'ordinanza e' infatti priva di indicazioni circa l'ambito ed il contenuto degli elementi, probatori e informativi, diversi da quelli gia' utilizzabili ovvero forniti dalle parti, che si assumono mancanti e necessari ai fini della valutazione circa le esigenze cautelari, ed e' quindi inidonea a dare ingresso al controllo di costituzionalita' della norma impugnata. - V., da ultimo, S. n. 179/1996 e O. n. 168/1996. red.: A.M. Marini
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 4- 'ter', cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con la quale il giudice rimettente lamenta la mancanza di una norma che preveda la possibilita' di integrare, con iniziativa d'ufficio, il materiale probatorio utile ai fini della decisione incidentale in tema di liberta' personale che egli e' chiamato a prendere. Posto che i poteri attribuiti al giudice dalla norma denunziata, non riguardano il merito dell'indagine e del processo, risultando delimitati nel contenuto all'interno del potere acquisitivo 'ex officio', mentre l'incremento dell'ambito applicativo della stessa e' esplicitamente richiesto, con riguardo ad elementi concernenti la valutazione della persistente sussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la questione non e' sorretta da alcuna indicazione circa la natura o la tipologia degli elementi, la cui mancanza precluderebbe al rimettente una adeguata decisione in luogo dell'alternativa tra accoglimento e reiezione di meri enunciati di parte. La prospettazione dell'ordinanza e' infatti priva di indicazioni circa l'ambito ed il contenuto degli elementi, probatori e informativi, diversi da quelli gia' utilizzabili ovvero forniti dalle parti, che si assumono mancanti e necessari ai fini della valutazione circa le esigenze cautelari, ed e' quindi inidonea a dare ingresso al controllo di costituzionalita' della norma impugnata. - V., da ultimo, S. n. 179/1996 e O. n. 168/1996. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte