Ordinanza 231/1996 (ECLI:IT:COST:1996:231)
Massima numero 22559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  26/06/1996;  Decisione del  26/06/1996
Deposito del 03/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 231/96. PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI - PROVVIDENZE (NELLA SPECIE: ASSEGNO VITALIZIO) AI FIGLI SUPERSTITI DI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI INTERNATI IN CAMPO DI CONCENTRAMENTO IN CONSEGUENZA DI ATTIVITA' ANTIFASCISTA - ESCLUSIONE DI DETTE PROVVIDENZE PER GLI INTERNATI IN CAMPO DI CONCENTRAMENTO PER MOTIVI ESCLUSIVAMENTE RAZZIALI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE PERALTRO EQUIPARATE NEL TITOLO DELLA LEGGE E NELLA LEGGE STESSA AD ALTRI EFFETTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI RILEVANZA, ESSENDO LA FATTISPECIE DEDOTTA NEL GIUDIZIO 'A QUO' DISCIPLINATA DA DIVERSA NORMA).

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'assegno di benemerenza ivi menzionato anche in favore dei perseguitati razziali (e, quindi, dei loro eredi) che abbiano subito l'internamento in un campo di concentramento nazista successivamente all'8 settembre 1943 - sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la fattispecie dedotta nel giudizio 'a quo' (riguardante persecuzioni successive alla caduta del fascismo e per opera del regime nazionalsocialista) e' prevista e disciplinata da altra specifica legge. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte