Ordinanza 232/1996 (ECLI:IT:COST:1996:232)
Massima numero 22826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/06/1996; Decisione del
26/06/1996
Deposito del 03/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Titolo
ORD. 232/96 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULARE L'IMPUTAZIONE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE ALL'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 232/96 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULARE L'IMPUTAZIONE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE ALL'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione. La questione, infatti, e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 24 del 1996, la quale ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che cio' non costituisce pertanto attivita' di "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda. - V. Sent. nn. 496/1990, 64/1991, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 455/1994, 448/1995, 131/1996 e Ord. nn. 162/1992, 157/1993, 24/1996. red.: A. Franco
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione. La questione, infatti, e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 24 del 1996, la quale ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che cio' non costituisce pertanto attivita' di "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda. - V. Sent. nn. 496/1990, 64/1991, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 455/1994, 448/1995, 131/1996 e Ord. nn. 162/1992, 157/1993, 24/1996. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte