Sentenza 39/2022 (ECLI:IT:COST:2022:39)
Massima numero 44652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 22/02/2022; Pubblicazione in G. U. 23/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44653


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Onere di confronto con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia - Omissione - Ammissibilità della questione, allorquando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze. (Classif. 113006).

Testo
Nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, così da escludere l'utilità del confronto. Pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43608; S. 279/2020 - mass. 43134; S. 194/2020 - mass. 43029; S. 25/2020 - mass. 42257; S. 119/2019 - mass. 42770; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 16/2012 - mass. 36053; S. 213/2003 - mass. 27819).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte