Sentenza 21/2022 (ECLI:IT:COST:2022:21)
Massima numero 44451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  01/12/2021;  Decisione del  01/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44447  44448  44449  44450  44452  44453


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi - Proroga del termine per la realizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 170001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2021, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 dello statuto speciale, 9 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in relazione agli artt. 21, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, all'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., e all'art. 9-ter, comma 5, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., il quale aggiunge un periodo all'art. 78, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, prevedendo che gli interventi edilizi aventi carattere temporaneo ivi disciplinati siano assentiti sino al 31 luglio 2025. La previsione di modalità semplificate per la posa in opera degli allestimenti esterni che consentono il migliore svolgimento delle attività artigianali, industriali e commerciali rientra nelle competenze della legge regionale, purché non determini deroghe, nella specie, alla normativa statale sulla tutela paesaggistica. In tal senso, parimente rientra nelle competenze della legge regionale la decisione sull'efficacia temporale delle norme che stabiliscono tali modalità semplificate. Il termine «assentiti» si riferisce ai titoli abilitativi edilizi; meglio, alla possibilità di assentire gli interventi considerati secondo le nuove modalità, restando fermo che ciò non implica affatto l'irrilevanza paesaggistica degli interventi stessi. Resta, dunque, preservata l'osservanza delle regole sull'utilizzo dei beni culturali e paesaggistici, poiché, ogniqualvolta s'incida su di essi, è richiesto il rispetto delle tutele previste nel codice dei beni culturali e del paesaggio.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  16/06/2021  n. 15  art. 56  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 78  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 21  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 149  

decreto del Presidente della Repubblica  13/02/2017  n. 31  art.   Allegato A

decreto legge  16/07/2020  n. 76  art. 10    co. 5  

legge  11/09/2020  n. 120  art.   

decreto legge  28/10/2020  n. 137  art. 9  ter  co. 5  

legge  18/12/2020  n. 176  art.