Ordinanza 232/1996 (ECLI:IT:COST:1996:232)
Massima numero 22828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  26/06/1996;  Decisione del  26/06/1996
Deposito del 03/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Massime associate alla pronuncia:  22826  22827


Titolo
ORD. 232/96 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PRONUNCIA DI MISURA CAUTELARE PERSONALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE ALL'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 76 E 77 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. La questione, infatti, e' gia' stata esaminata dalla Corte, che, con ord. n. 24 del 1996, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che cio' non costituisce pertanto attivita' di "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda, e che, con sent. 131 del 1996, ha ribadito che la previsione dell'incompatibilita' del giudice e' finalizzata ad evitare che possa essere o apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio", non anche altre attivita' processuali anteriori o propedeutiche al giudizio. - V. Sent. nn. 496/1990, 64/1991, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 455/1994, 448/1995, 131/1996 e Ord. nn. 162/1992, 157/1993, 24/1996. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte