Sentenza 233/1996 (ECLI:IT:COST:1996:233)
Massima numero 22597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
26/06/1996; Decisione del
26/06/1996
Deposito del 04/07/1996; Pubblicazione in G. U. 10/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 233/96. TUTELA GIURISDIZIONALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA, ANCHE IN MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 233/96. TUTELA GIURISDIZIONALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA, ANCHE IN MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (recante "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche"), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di ricorsi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, deve ritenersi legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile - l'ampiezza della copertura offerta dai richiamati parametri costituzionali e' tale da colpire non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva e oggettiva, ma anche qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l'esercizio, particolarmente ove si tratti di controversie, come quella oggetto del giudizio 'a quo', attinente solo all''an' della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione, che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario che la fase giurisdizionale sia preceduta da un esame in sede amministrativa. - Cfr., pure, S. nn. 56/1995, 360/1994 e 406/1993. - V., inoltre, S. nn. 40/1993, 15/1991 e O. n. 315/1995. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (recante "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche"), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di ricorsi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, deve ritenersi legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile - l'ampiezza della copertura offerta dai richiamati parametri costituzionali e' tale da colpire non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva e oggettiva, ma anche qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l'esercizio, particolarmente ove si tratti di controversie, come quella oggetto del giudizio 'a quo', attinente solo all''an' della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione, che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario che la fase giurisdizionale sia preceduta da un esame in sede amministrativa. - Cfr., pure, S. nn. 56/1995, 360/1994 e 406/1993. - V., inoltre, S. nn. 40/1993, 15/1991 e O. n. 315/1995. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte