Sentenza 236/1996 (ECLI:IT:COST:1996:236)
Massima numero 22626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  26/06/1996;  Decisione del  26/06/1996
Deposito del 04/07/1996; Pubblicazione in G. U. 17/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 236/96. BREVETTI - PREVISIONE DELLA ESCLUSIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE DI PROTEZIONE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE BREVETTI DIRETTAMENTE O TRAMITE SERVIZIO POSTALE - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PRESENTAZIONE DI DETTA DOMANDA TRAMITE L'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, l. 19 ottobre 1991 n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) - nella parte in cui prevede che la domanda, volta ad ottenere il rilascio del certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco, debba essere presentata direttamente o tramite il servizio postale, soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi) con sede i Roma, e non possa invece essere anche depositata presso l'U.P.I.C.A. territorialmente competente - in quanto - posto che il predetto certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione brevettuale; che la norma impugnata deve porsi in relazione con l'obbligo dell'Ufficio centrale di pubblicazione dei medicamenti per i quali sia stato richiesto il rilascio del certificato stesso; e che al deposito della domanda sono provvisoriamente attribuiti gli stessi effetti del rilascio del certificato medesimo - trattandosi di un onere connesso all'esigenza di garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e relativo sistema di pubblicita' in vista dei predetti effetti sostanziali, esso trova razionale giustificazione nella necessaria tutela delle regole della concorrenza e non collide con la "ratio" della garanzia predisposta dall'art. 41 Cost., nella misura in cui questa non si estende alle mere modalita' di comunicazione di atti, aventi l'esclusiva funzione di conoscibilita' degli stessi da parte dei terzi e la cui eventuale onerosita' e' congruamente bilanciata dall'utilita' sociale rappresentata dal corretto funzionamento del mercato. - S. nn. 389/1992 e 110/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte