Ordinanza 237/1996 (ECLI:IT:COST:1996:237)
Massima numero 22693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/06/1996; Decisione del
26/06/1996
Deposito del 04/07/1996; Pubblicazione in G. U. 17/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 237/96. LIBERTA' PERSONALE - ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA' - PERMESSI-PREMIO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO DELL'INTERESSATO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DECISIONE DEL TRIBUNALE - NECESSITA' DI ADOZIONE ENTRO DIECI GIORNI - LAMENTATA ESIGUITA' DI TALE TERMINE - POSSIBILITA' DI PROPORRE AVVERSO LA DECISIONE STESSA RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ART. 666) NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
ORD. 237/96. LIBERTA' PERSONALE - ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA' - PERMESSI-PREMIO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO DELL'INTERESSATO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DECISIONE DEL TRIBUNALE - NECESSITA' DI ADOZIONE ENTRO DIECI GIORNI - LAMENTATA ESIGUITA' DI TALE TERMINE - POSSIBILITA' DI PROPORRE AVVERSO LA DECISIONE STESSA RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ART. 666) NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, censurato da un lato, per il fatto che il Tribunale di sorveglianza si debba pronunciare sul reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di permessi-premio entro il termine di dieci giorni e, dall'altro, in quanto non e' previsto che contro la decisione dello stesso Tribunale, nella medesima materia, possa essere proposto ricorso per Cassazione. La prima questione e' infatti del tutto irrilevante nel processo 'a quo', avendo il rimettente fatto applicazione di norme diverse da quella impugnata, mentre la seconda e' del tutto futura ed eventuale, senza considerare che la predetta ricorribilita' per Cassazione e' stata gia' affermata dalla Corte e, di recente, anche dalla stessa Cassazione. - S. n. 227/1995. red.: A.M. Marini
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, censurato da un lato, per il fatto che il Tribunale di sorveglianza si debba pronunciare sul reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di permessi-premio entro il termine di dieci giorni e, dall'altro, in quanto non e' previsto che contro la decisione dello stesso Tribunale, nella medesima materia, possa essere proposto ricorso per Cassazione. La prima questione e' infatti del tutto irrilevante nel processo 'a quo', avendo il rimettente fatto applicazione di norme diverse da quella impugnata, mentre la seconda e' del tutto futura ed eventuale, senza considerare che la predetta ricorribilita' per Cassazione e' stata gia' affermata dalla Corte e, di recente, anche dalla stessa Cassazione. - S. n. 227/1995. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte