Sentenza 238/1996 (ECLI:IT:COST:1996:238)
Massima numero 22598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  27/06/1996;  Decisione del  27/06/1996
Deposito del 09/07/1996; Pubblicazione in G. U. 17/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 238/96. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - OPERAZIONI PERITALI - POTERI DEL GIUDICE - SOTTOPOSIZIONE DELL'INDAGATO O DI TERZI A PERIZIA MEDICO-LEGALE - PRELIEVI EMATICI - OMESSA PREVISIONE DI LIMITI A GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE DEI PERIZIANDI - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 13, secondo comma, Cost., l'art. 224, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei <> e nei <> dalla legge (nella specie, esecuzione di prelievo ematico coattivo), in quanto - posto che il parametro evocato assoggetta ogni restrizione della liberta' personale, tra cui espressamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, alla duplice garanzia della riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili <>) e della riserva di giurisdizione (richiedendosi l'<>), approntando cosi' una tutela della liberta' personale che e' centrale nel disegno costituzionale - la disposizione censurata presenta assoluta genericita' di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto puo' ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della liberta' personale. Invero, con riferimento alla medesima norma, le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalita', rappresentano in realta' solo la finalita' della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei <> voluta dalla garanzia costituzionale. - V. S. nn. 54/1986 e 194/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte