Sentenza 239/1996 (ECLI:IT:COST:1996:239)
Massima numero 22973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
27/06/1996; Decisione del
27/06/1996
Deposito del 09/07/1996; Pubblicazione in G. U. 17/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 239/96. SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI - MISURE CAUTELARI PREVISTE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO - UFFICIALI DI RISCOSSIONE (NELLA SPECIE, DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI, QUALE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO), SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER FALSITA' NELLE RELAZIONI DI NOTIFICA - SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO E DALL'ABILITAZIONE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO STESSO - OPERATIVITA' DELLA SOSPENSIONE IN BASE AL PRESUPPOSTO MERAMENTE FORMALE DELLA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - CONSEGUENTE MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI NECESSARI PERCHE' LA MISURA CAUTELARE IN QUESTIONE POSSA RITENERSI LEGITTIMA - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA' (ART. 3 COST.) E CON LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA (ART. 27, SECONDO COMMA, COST.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DEDOTTI.
SENT. 239/96. SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI - MISURE CAUTELARI PREVISTE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO - UFFICIALI DI RISCOSSIONE (NELLA SPECIE, DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI, QUALE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO), SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER FALSITA' NELLE RELAZIONI DI NOTIFICA - SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO E DALL'ABILITAZIONE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO STESSO - OPERATIVITA' DELLA SOSPENSIONE IN BASE AL PRESUPPOSTO MERAMENTE FORMALE DELLA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - CONSEGUENTE MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI NECESSARI PERCHE' LA MISURA CAUTELARE IN QUESTIONE POSSA RITENERSI LEGITTIMA - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA' (ART. 3 COST.) E CON LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA (ART. 27, SECONDO COMMA, COST.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DEDOTTI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., l'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (<>) - il quale, prevedendo che l'ufficiale di riscossione sottoposto a procedimento penale per falsita' nelle relazioni di notifica venga <>, configura una autonoma misura di tipo cautelare ad effetto piu' ampio (incidente sull'abilitazione oltre che sull'impiego), operante 'de jure', e collegata al fatto oggettivo della pendenza del procedimento penale - in quanto, se, da un lato, la sospensione contemplata dalla norma indubbiata e' una misura che puo' certo trovare fondamento nell'esigenza cautelare, valutata dal legislatore, di inibire temporaneamente la permanenza nell'esercizio di delicate funzioni pubbliche di chi sia indagato o processato per reati specificamente connessi a tale esercizio, dall'altro lato, e soprattutto, si riscontra in questo caso quell'assoluto <> (v. sentenza n. 40/1990), che confligge con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita', in base ai quali dovrebbe in linea generale essere invece <>. Tanto piu' che la sospensione in esame opera in base al presupposto meramente formale della pendenza del procedimento penale, qualunque sia la fase in cui esso si trova, e non ha altro limite di durata se non quello della definizione del procedimento medesimo, che puo' ritardare anche per lungo tempo. - Sulla illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano la destituzione di diritto di pubblici impiegati a seguito di condanna penale per taluni delitti, v. S. nn. 270/1986, 971/1988, 16/1991, 'ex multis'. - riguardo alla censura, da parte della Corte, di norme che imponevano il mantenimento di misure cautelari di sospensione dall'esercizio di funzioni o attivita' professionali, collegate all'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, anche dopo che tali ultimi provvedimenti fossero venuti meno, cfr., S. n. 766/1988, con riguardo alla sospensione dall'esercizio della professione di dottore commercialista; n. 40/1990, con riguardo alla <> di diritto all'esercizio delle funzioni di notaio; n. 595/1990, con riguardo alla sospensione dello spedizioniere doganale; - sui principi di proporzionalita' e di adeguatezza in materia di misure cautelari personali adottate dal giudice, cfr., anche, S. n. 109/1994; - sul <>, realizzato in modo non irragionevole dall'art. 9, comma 2, della l. 7 febbraio 1990, n. 19, fra l'interesse del dipendente a riprendere il servizio e quello dell'amministrazione ad escludere temporaneamente dal servizio il dipendente sul quale penda l'imputazione per un grave reato, v., 'ex plurimis', S. n. 447/1995. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., l'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (<
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte