Sentenza 21/2022 (ECLI:IT:COST:2022:21)
Massima numero 44452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  01/12/2021;  Decisione del  01/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44447  44448  44449  44450  44451  44453


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Definizione, quale utilità al corretto inquadramento delle competenze legislative - Individuazione dei relativi parametri - Sussistenza, anche laddove la materia di competenza statale sia stata disciplinata in maniera semplificata. (Classif. 113005).

Testo

Nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42160; S. 107/2021 - mass. 43923; S. 231/2016 - mass. 39095).


Nei giudizi in via d'azione, l'interesse consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. (Precedente: S. 56/2020 - mass. 42160).


Il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. (Precedente: S. 178/2018 - mass. 40195).


L'utilità che fonda l'interesse all'impugnazione attiene al corretto inquadramento delle competenze legislative. L'interesse del ricorrente è, dunque, volto a ottenere una pronuncia della Corte costituzionale che dirima ogni incertezza riguardo tale inquadramento. (Precedente: S. 257/2021 - mass. 44380).


Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale occorre tenere conto dei parametri vigenti ratione temporis al momento dell'instaurazione del giudizio stesso. (Precedente: S. 258/2020).


L'asserita "liberalizzazione" di una materia da parte della normativa statale, rispetto a quanto previsto dalla legge regionale impugnata, non rende la questione promossa dal Governo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, e non può condurre a una pronuncia d'inammissibilità delle questioni. (Precedente: S. 189/2016).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte