Sentenza 243/1996 (ECLI:IT:COST:1996:243)
Massima numero 22972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  27/06/1996;  Decisione del  27/06/1996
Deposito del 12/07/1996; Pubblicazione in G. U. 17/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 243/96. SANITA' PUBBLICA - REGIONE MOLISE - SERVIZIO NAZIONALE DI GUARDIA MEDICA ED EMERGENZA TERRITORIALE - ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA AI SOLI MEDICI RESIDENTI DA ALMENO DUE ANNI NELLA REGIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' SANCITO DALL'ART. 97 COST. NONCHE' DEI LIMITI POSTI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE DALL'ART. 117 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 97 Cost. e 117 Cost., in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - che, in armonia col riparto di competenze statuito dal medesimo articolo 117, riserva allo Stato e ad accordi collettivi nazionali la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e medici convenzionati - la legge della Regione Molise, riapprovata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995 (<>) - la quale, prevedendo, ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, non contemplato dall'art. 4 del d.P.R. n. 41 del 1991, per i soli medici residenti da almeno due anni nella localita' per la quale concorrano, introduce, per gli anni 1994 e 1995, un beneficio in precedenza accordato ai medici residenti, per gli anni 1992 e 1993, dalla legge regionale 7 aprile 1993, n. 10 - in quanto, premesso che si e' in presenza di una materia riservata alla contrattazione collettiva e sottratta alla competenza legislativa regionale (v., anche, sentenza n. 245/1984), come del resto e' confermato dalla disciplina introdotta dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (<>), la legge impugnata non intende rendere operante il previsto beneficio del punteggio aggiuntivo per i residenti ai soli fini della copertura delle zone carenti. Invero, tale beneficio riguarda tutti <> e, quindi, anche quelli che sarebbe possibile conferire in base alle graduatorie gia' esistenti: nella specie non vi e' stata dunque soltanto una rottura, di per se' censurabile, del principio di uniformita', ma si e' avuta una vera e propria alterazione delle graduatorie gia' formate e l'imposizione di criteri per il conferimento degli incarichi diversi da quelli stabiliti dalla convenzione e valevoli per il territorio nazionale. - Cfr., altresi', S. nn. 49/1987, 114/1985, 76/1963. - Sul principio di corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione, la cui inosservanza puo' essere rilevata dalla Corte anche d'ufficio, v. S. n. 233/1994, 'ex multis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte