Sentenza 244/1996 (ECLI:IT:COST:1996:244)
Massima numero 22694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  27/06/1996;  Decisione del  27/06/1996
Deposito del 12/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 244/96. SINDACATO E LIBERTA' SINDACALI - DIRITTI SINDACALI PREVISTI DALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ATTRIBUZIONE, PER EFFETTO DELLA ABROGAZIONE REFERENDARIA DELLA FORMULAZIONE ORIGINARIA DELLA NORMA, AI SOLI SINDACATI SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO AZIENDALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN VIRTU' DELLA SEMPLICE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ED INDIPENDENTEMENTE DALLA MAGGIORE O MINORE RAPPRESENTATIVITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, in esito al referendum indetto con d.P.R. 5 aprile 1995) - in quanto limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva - poiche' l'ivi disposta limitazione subordina il riconoscimento non ad un discrezionale "potere di accreditamento" di parte imprenditoriale, espresso in forma pattizia, ma ad una specifica qualita' giuridica attribuita dalla legge, che, in tal guisa, da' sviluppo coerente alla volonta' popolare espressa in occasione della suddetta consultazione referendaria e valorizza l'effettivita' dell'azione sindacale desumibile dalla partecipazione alla formazione della disciplina contrattuale collettiva; sicche', non risultano violati ne' l'art. 39 Cost., nella misura in cui le norme di sostegno dell'azione sindacale nell'unita' produttiva, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della liberta' sindacale, ben possono essere riferite soltanto a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalita', ne' l'art. 3 Cost., in quanto, una volta riconosciuta la predetta potesta' discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base al criterio prestabilito dalla legge, divenendo, in tal modo, irrilevante la possibilita' di dimostrare per altra via la propria rappresantativita', tanto piu' quando si riconosca, come nella specie, la razionalita' del criterio medesimo. - S. nn. 54/1974, 30/1990, 492/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte