Ordinanza 247/1996 (ECLI:IT:COST:1996:247)
Massima numero 22631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/06/1996; Decisione del
27/06/1996
Deposito del 12/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 247/96. PROCESSO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO OPPOSTO - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI DISPORRE ANCHE PER GRAVI MOTIVI, LA CANCELLAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'IPOTECA GIUDIZIALE, ISCRITTA SULLA BASE DEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO INGIUNZIONE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 247/96. PROCESSO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO OPPOSTO - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI DISPORRE ANCHE PER GRAVI MOTIVI, LA CANCELLAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'IPOTECA GIUDIZIALE, ISCRITTA SULLA BASE DEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO INGIUNZIONE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non consentono di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale". In ordine alla prospettata questione, finalizzata ad ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto ingiuntivo (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va infatti rilevato che la Corte ha gia' escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio. E' stato altresi' affermata la coerenza con il bilanciamento degli interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione della esecutivita' del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - e esclusa, viceversa, la prospettata illegittimita' costituzionale della non revocabilita' 'ex tunc' della stessa, fondando tale conclusione sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi gia' compiuti" - quale "l'iscrizione d'ipoteca" - si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo, senza pregiudizio per la possibilita' di realizzazione di un credito gia' ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art 642 cod. proc. civ.. - S. nn. 65/1996 e 200/1996. red.: A.M. Marini
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non consentono di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale". In ordine alla prospettata questione, finalizzata ad ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto ingiuntivo (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va infatti rilevato che la Corte ha gia' escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio. E' stato altresi' affermata la coerenza con il bilanciamento degli interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione della esecutivita' del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - e esclusa, viceversa, la prospettata illegittimita' costituzionale della non revocabilita' 'ex tunc' della stessa, fondando tale conclusione sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi gia' compiuti" - quale "l'iscrizione d'ipoteca" - si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo, senza pregiudizio per la possibilita' di realizzazione di un credito gia' ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art 642 cod. proc. civ.. - S. nn. 65/1996 e 200/1996. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte