Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Proroga ex lege delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di discariche per rifiuti speciali inerti di titolarità pubblica - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010010).
La disciplina dei rifiuti va ricondotta alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Le norme statali segnano, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che s'impone sull'intero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale. I vincoli posti dalla legislazione dello Stato valgono anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale. Il codice dell'ambiente (artt. 178 e seguenti) fissa i principi che regolano la disciplina dei rifiuti. Entro tale cornice, le Regioni sono legittimate ad intervenire solo a condizione che ciò assicuri livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale. (Precedenti: S. 149/2015 - mass. 38483).
La Regione autonoma Valle d'Aosta è priva sia di una competenza statutaria generale in materia ambientale, sia di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti. (Precedente: S. 61/2009 - mass. 33215).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., l'art. 81, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che prevede la proroga ex lege delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di discariche per rifiuti speciali inerti di titolarità pubblica. La disposizione impugnata dal Governo è intervenuta in parte qua in un ambito materiale - quello della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - di esclusiva competenza statale. (Precedenti: S. 86/2021 - mass. 43803; S. 227/2020 - mass. 42658; S. 150/2018 - mass. 39998; S. 58/2015 - mass. 38314; S. 285/2013 - mass. 37479; S. 314/2009 - mass. 34133).