Sentenza 248/1996 (ECLI:IT:COST:1996:248)
Massima numero 22625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  08/07/1996;  Decisione del  08/07/1996
Deposito del 16/07/1996; Pubblicazione in G. U. 24/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 248/96. ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE PER GLI INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA, IN POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME VIGENTI, NONCHE' PER I CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA AL CONCORSO INDETTO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 23 MARZO 1992 - OMESSA PREVISIONE DI TALE POSSIBILITA' PER I CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA AL PRECEDENTE CONCORSO, INDETTO CON D.M. PUBBLICA ISTRUZIONE 12 APRILE 1990 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 3, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (in tema di validita' delle graduatorie e dei concorsi per titoli ed esami e di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 dello stesso articolo (riguardante la possibilita' per gli insegnanti della scuola materna, in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti, di partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare) anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 12 aprile 1990, in quanto - premesso che la norma censurata si inserisce in un contesto normativo del tutto particolare, nell'ambito della disciplina di reclutamento del personale direttivo della scuola, nel quale ha trovato attuazione il principio del collegamento tra funzione docente e funzione direttiva, persistendo l'attribuzione ai direttori didattici della scuola elementare della funzione direttiva estesa anche alle scuole materne; e considerato che si e' riconosciuta ai docenti di queste ultime scuole la legittimazione a partecipare ai concorsi per direttore didattico, e che il legislatore ha espressamente attribuito efficacia a tale riconoscimento anche per le situazioni non ancora definite, disponendo che la stessa disciplina si applichi ai candidati ammessi con riserva al concorso bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, il quale non era ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 1994 - la riconduzione della disciplina di settore ai principi comuni della legislazione scolastica, una volta affermata con estensione ai rapporti pendenti (tra i quali e' da comprendere quello preso in esame dal giudice 'a quo'), non puo' essere ragionevolmente limitata solo ad alcuni di essi, differenziando la posizione di candidati egualmente ammessi, ai due concorsi (indetti, rispettivamente, con D.M. 23 marzo 1992 e con D.M. 12 aprile 1990), con riserva e dotati dei medesimi titoli; candidati che, in entrambi i casi, hanno superato le prove e possono essere utilmente collocati in graduatorie ancora valide per la nomina in ruolo. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte