Sentenza 249/1996 (ECLI:IT:COST:1996:249)
Massima numero 22791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/07/1996; Decisione del
08/07/1996
Deposito del 16/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Titolo
SENT. 249/96 A. LAVORI PUBBLICI - CONTROVERSIE GIUDIZIALI - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE PARTI PRIVATE DI CHIEDERE LA TRATTAZIONE NEL MERITO NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI NEL CASO DI RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA - CONSEGUENTE INTERDIZIONE DEL POTERE CAUTELARE DELL'ORGANO GIUDICANTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - PERMANENZA DEL POTERE CAUTELARE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 249/96 A. LAVORI PUBBLICI - CONTROVERSIE GIUDIZIALI - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE PARTI PRIVATE DI CHIEDERE LA TRATTAZIONE NEL MERITO NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI NEL CASO DI RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA - CONSEGUENTE INTERDIZIONE DEL POTERE CAUTELARE DELL'ORGANO GIUDICANTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - PERMANENZA DEL POTERE CAUTELARE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 31-bis, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la l. 2 giugno 1995, n. 216, in quanto basata su una errata interpretazione della norma impugnata, la quale, nel prevedere che nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici in cui sia stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono richiedere che la questione venga decisa nel merito e che l'udienza fissata a tal fine deve avere luogo entro novanta giorni o, nel caso in cui l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per il provvedimento d'urgenza, entro sessanta giorni, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo', non intende far conseguire alla presentazione dell'istanza in oggetto, l'eliminazione del potere cautelare del giudice, il quale, viceversa, puo' sempre sospendere il provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge. red.: F. Mangano
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 31-bis, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la l. 2 giugno 1995, n. 216, in quanto basata su una errata interpretazione della norma impugnata, la quale, nel prevedere che nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici in cui sia stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono richiedere che la questione venga decisa nel merito e che l'udienza fissata a tal fine deve avere luogo entro novanta giorni o, nel caso in cui l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per il provvedimento d'urgenza, entro sessanta giorni, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo', non intende far conseguire alla presentazione dell'istanza in oggetto, l'eliminazione del potere cautelare del giudice, il quale, viceversa, puo' sempre sospendere il provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte