Sentenza 250/1996 (ECLI:IT:COST:1996:250)
Massima numero 22834
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  08/07/1996;  Decisione del  08/07/1996
Deposito del 16/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:  22833  22835  22836


Titolo
SENT. 250/96 B. FONTI DEL DIRITTO - FONTI SECONDARIE STATALI E FONTI REGIONALI - RAPPORTI - SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE - REGOLAMENTI GOVERNATIVI O MINISTERIALI - FORZA E LIMITI IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIE AD ESSE ATTRIBUITE.

Testo
La regola di base nei rapporti fra fonti secondarie statali e fonti regionali e' quella della separazione delle competenze, tale da porre le regioni al riparo dalle interferenze dell'esecutivo centrale. Deve quindi escludersi che un regolamento (governativo o ministeriale) possa contenere norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni nelle materie loro attribuite, disattendendo le regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, nonche' i principi espressamente sanciti dall'art. 17 l. n. 400 del 1988, che, al comma 1, lett. b), stabilisce che i regolamenti governativi di attuazione e integrazione non possono intervenire nelle materie riservate alla competenza regionale, mentre, al comma 3, circoscrive la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' a lui sottordinate. - V. sent. nn. 97/1992, 461/1992, 333/1975, 482/1995. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte