Sentenza 251/1996 (ECLI:IT:COST:1996:251)
Massima numero 22837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
08/07/1996; Decisione del
08/07/1996
Deposito del 16/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 251/96. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM) - SOCIETA' ED ENTI DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 643 DEL 1972 - IMMOBILI POSSEDUTI ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 1991 - ANTICIPATO PAGAMENTO DELL'INVIM DECENNALE (C.D. INVIM STRAORDINARIA) - VALORE AL 31 OTTOBRE 1991 - DETERMINAZIONE - CRITERI AUTOMATICI - ART. 1, CO. 8, D.L. N. 299 DEL 1991 - RIFERIMENTO ALLE RENDITE CATASTALI REVISIONATE SULLA BASE DEL D.M. 20 GENNAIO 1990 A FAR DATA DAL I GENNAIO 1992 - LAMENTATA ANTICIPATA APPLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 251/96. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM) - SOCIETA' ED ENTI DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 643 DEL 1972 - IMMOBILI POSSEDUTI ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 1991 - ANTICIPATO PAGAMENTO DELL'INVIM DECENNALE (C.D. INVIM STRAORDINARIA) - VALORE AL 31 OTTOBRE 1991 - DETERMINAZIONE - CRITERI AUTOMATICI - ART. 1, CO. 8, D.L. N. 299 DEL 1991 - RIFERIMENTO ALLE RENDITE CATASTALI REVISIONATE SULLA BASE DEL D.M. 20 GENNAIO 1990 A FAR DATA DAL I GENNAIO 1992 - LAMENTATA ANTICIPATA APPLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, co. 8, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in relazione alla c.d. "INVIM straordinaria", ossia all'anticipazione del pagamento dell'INVIM decennale, ancorche' non sia decorso il decennio, per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 da parte di societa' ed enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972 - dispone che il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto, posseduti dai suddetti soggetti, non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quello che risulta applicando le rendite catastali determinate dal d.m. 20 gennaio 1990 e poi dal d.m. 27 settembre 1991, sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, nel fare riferimento alle rendite catastali revisionate in base al d.m. 20 gennaio 1990, richiama parametri che avrebbero dovuto trovare applicazione solo dall'1 gennaio 1992, il che comporterebbe una illegittima retroattivita' della norma fiscale per le societa' ed enti che si trovano nelle condizioni temporali previste dal d.l. n. 299 del 1991, con conseguente lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalita' rispetto alla capacita' contributiva. Invero, la previsione dell'anticipato pagamento dell'INVIM decennale per i detti immobili si collega ad una manovra finanziaria del Governo nonche' all'abolizione dell'imposta (sostituita gradualmente dall'ICI, per effetto dell'art. 17, co. 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dall'1 gennaio 1993). Si tratta, quindi, di una imposizione di carattere straordinario, che non puo' percio' essere messa a raffronto con la disciplina applicabile alle imposte ordinarie. In ogni caso, il riferimento alle tariffe d'estimo che, sulla base dell'art. 4, co. 4, della legge n. 405 del 1990, dovevano entrare in vigore l'1 gennaio 1992, non comporta una ingiustificata e discriminatoria retroattivita' dei nuovi parametri, bensi' indica una diversa decorrenza dei criteri di congruita' del valore dichiarato, ponendosi come ovvia e conseguente implicazione del peculiare meccanismo dell'INVIM. Infatti, gli stessi criteri informatori dell'imposta, tali da comportare l'individuazione di una base imponibile determinata, per differenza, fra il valore iniziale del bene e gli incrementi di valore verificatisi per il decorso del tempo, dimostrano, da un lato, che la c.d. INVIM straordinaria si e' risolta in una mera parziale anticipazione cronologica di quella imposizione tributaria che si sarebbe comunque verificata alla scadenza del decennio, e, dall'altro, che il parametro preso a riferimento risponde ad evidenti ragioni di armonizzazione, dal momento che, se l'anticipazione non vi fosse stata, le nuove rendite avrebbero, in prosieguo, al verificarsi dell'ordinario presupposto impositivo, costituito in ogni caso il riferimento per il potere di rettifica degli uffici. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, co. 8, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in relazione alla c.d. "INVIM straordinaria", ossia all'anticipazione del pagamento dell'INVIM decennale, ancorche' non sia decorso il decennio, per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 da parte di societa' ed enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972 - dispone che il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto, posseduti dai suddetti soggetti, non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quello che risulta applicando le rendite catastali determinate dal d.m. 20 gennaio 1990 e poi dal d.m. 27 settembre 1991, sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, nel fare riferimento alle rendite catastali revisionate in base al d.m. 20 gennaio 1990, richiama parametri che avrebbero dovuto trovare applicazione solo dall'1 gennaio 1992, il che comporterebbe una illegittima retroattivita' della norma fiscale per le societa' ed enti che si trovano nelle condizioni temporali previste dal d.l. n. 299 del 1991, con conseguente lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalita' rispetto alla capacita' contributiva. Invero, la previsione dell'anticipato pagamento dell'INVIM decennale per i detti immobili si collega ad una manovra finanziaria del Governo nonche' all'abolizione dell'imposta (sostituita gradualmente dall'ICI, per effetto dell'art. 17, co. 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dall'1 gennaio 1993). Si tratta, quindi, di una imposizione di carattere straordinario, che non puo' percio' essere messa a raffronto con la disciplina applicabile alle imposte ordinarie. In ogni caso, il riferimento alle tariffe d'estimo che, sulla base dell'art. 4, co. 4, della legge n. 405 del 1990, dovevano entrare in vigore l'1 gennaio 1992, non comporta una ingiustificata e discriminatoria retroattivita' dei nuovi parametri, bensi' indica una diversa decorrenza dei criteri di congruita' del valore dichiarato, ponendosi come ovvia e conseguente implicazione del peculiare meccanismo dell'INVIM. Infatti, gli stessi criteri informatori dell'imposta, tali da comportare l'individuazione di una base imponibile determinata, per differenza, fra il valore iniziale del bene e gli incrementi di valore verificatisi per il decorso del tempo, dimostrano, da un lato, che la c.d. INVIM straordinaria si e' risolta in una mera parziale anticipazione cronologica di quella imposizione tributaria che si sarebbe comunque verificata alla scadenza del decennio, e, dall'altro, che il parametro preso a riferimento risponde ad evidenti ragioni di armonizzazione, dal momento che, se l'anticipazione non vi fosse stata, le nuove rendite avrebbero, in prosieguo, al verificarsi dell'ordinario presupposto impositivo, costituito in ogni caso il riferimento per il potere di rettifica degli uffici. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte