Sentenza 252/1996 (ECLI:IT:COST:1996:252)
Massima numero 22627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/07/1996; Decisione del
08/07/1996
Deposito del 16/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 252/96. ADOZIONE - ADOZIONE DI FIGLIO MAGGIORENNE DELL'ALTRO CONIUGE GIA' INSERITO IN FAMIGLIA - ESCLUSIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MINORENNI - MANCATA GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IDENTICA SITUAZIONE MA IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MAGGIORENNI O INTERDETTI O NEL CASO DI ADOTTANDO MINORE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE GLI INTERESSI E L'OBIETTIVA CONVENIENZA DELL'ADOZIONE - PRETESA MANCATA TUTELA DEL RAFFORZAMENTO DELL'UNITA' FAMILIARE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 252/96. ADOZIONE - ADOZIONE DI FIGLIO MAGGIORENNE DELL'ALTRO CONIUGE GIA' INSERITO IN FAMIGLIA - ESCLUSIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MINORENNI - MANCATA GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IDENTICA SITUAZIONE MA IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MAGGIORENNI O INTERDETTI O NEL CASO DI ADOTTANDO MINORE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE GLI INTERESSI E L'OBIETTIVA CONVENIENZA DELL'ADOZIONE - PRETESA MANCATA TUTELA DEL RAFFORZAMENTO DELL'UNITA' FAMILIARE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 (in relazione all'art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184) e 30 Cost., degli artt, 291 cod. civ. - modificato dalla sentenza n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in eta' minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunita' familiare - e 312 n. 2 cod. civ. - nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione - in quanto, posto che la riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice civile alle persone maggiorenni, rivalutandone la funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto ('adoptio in hereditatem') e che, coerentemente con tale funzione l'art. 291 vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (salvi i temperamenti apportati dalle sent. nn. 557/1988 e 345/1992), la questione implica un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, configurandosi un nuovo caso, che solo il legislatore puo' ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni circa la valutazione dell'interesse di tale categoria di soggetti. - S. nn. 557/1988 e 345/1992. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 (in relazione all'art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184) e 30 Cost., degli artt, 291 cod. civ. - modificato dalla sentenza n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in eta' minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunita' familiare - e 312 n. 2 cod. civ. - nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione - in quanto, posto che la riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice civile alle persone maggiorenni, rivalutandone la funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto ('adoptio in hereditatem') e che, coerentemente con tale funzione l'art. 291 vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (salvi i temperamenti apportati dalle sent. nn. 557/1988 e 345/1992), la questione implica un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, configurandosi un nuovo caso, che solo il legislatore puo' ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni circa la valutazione dell'interesse di tale categoria di soggetti. - S. nn. 557/1988 e 345/1992. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte
legge 04/05/1983
n. 184
art. 44
co. 1