Sentenza 22/2022 (ECLI:IT:COST:2022:22)
Massima numero 44582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
16/12/2021; Decisione del
16/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Misure di sicurezza - In genere - Ricovero presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all'esecuzione - Ministro della giustizia - Esclusione - Regolamentazione di aspetti essenziali della disciplina mediante rinvio ad atti amministrativi generali - Denunciata violazione delle prerogative costituzionali del Ministro circa l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nonché violazione della riserva di legge in materia penale e di trattamenti sanitari obbligatori - Erronea individuazione delle disposizioni da denunciare - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001).
Misure di sicurezza - In genere - Ricovero presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all'esecuzione - Ministro della giustizia - Esclusione - Regolamentazione di aspetti essenziali della disciplina mediante rinvio ad atti amministrativi generali - Denunciata violazione delle prerogative costituzionali del Ministro circa l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nonché violazione della riserva di legge in materia penale e di trattamenti sanitari obbligatori - Erronea individuazione delle disposizioni da denunciare - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l'art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l'applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l'art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l'applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 206
co.
codice penale
n.
art. 222
co.
decreto-legge
22/12/2011
n. 211
art. 3
co.
legge
17/02/2012
n. 9
art.
co.
decreto-legge
31/03/2014
n. 52
art. 1
co. 1
legge
30/05/2014
n. 81
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte