Sentenza 253/1996 (ECLI:IT:COST:1996:253)
Massima numero 22731
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/07/1996; Decisione del
08/07/1996
Deposito del 16/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 253/96. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONE SICILIA - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 16, COMMA 17, DELLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 E 16, COMMA 2, D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557 - RISERVA ALL'ERARIO, DALL'1 GENNAIO 1994 DEL GETTITO DERIVANTE DAGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE DI CUI ALLE PREDETTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - CRITERIO PRESUNTIVO DI CALCOLO DELLA RISERVA ALLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - LEGITTIMITA' DELLA DESTINAZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DI IMPOSTA - RAGIONEVOLEZZA DEL CRITERIO DI CALCOLO - PREVISIONE DI CORRETTIVI - SPETTANZA ALLO STATO.
SENT. 253/96. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONE SICILIA - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 16, COMMA 17, DELLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 E 16, COMMA 2, D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557 - RISERVA ALL'ERARIO, DALL'1 GENNAIO 1994 DEL GETTITO DERIVANTE DAGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE DI CUI ALLE PREDETTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - CRITERIO PRESUNTIVO DI CALCOLO DELLA RISERVA ALLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - LEGITTIMITA' DELLA DESTINAZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DI IMPOSTA - RAGIONEVOLEZZA DEL CRITERIO DI CALCOLO - PREVISIONE DI CORRETTIVI - SPETTANZA ALLO STATO.
Testo
Spetta allo Stato e, per esso, al Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, disporre con decreto le modalita' di attuazione della riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate di cui all'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'art. 16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto, posta la legittimita' della destinazione allo Stato del maggior gettito di imposta derivante dagli interventi legislativi in questione, sulla base delle disposizioni di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, che prevedono la deroga al principio della spettanza alla Regione siciliana per tutte le entrate erariali riscosse nel territorio regionale, per le nuove entrate tributarie destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato, la determinazione quantitativa del gettito stesso, calcolato proiettando su base regionale l'incremento percentuale delle entrate previsto su base nazionale, non lede le attribuzioni regionali, trattandosi di un criterio che, ancorche' necessariamente presuntivo, risulta basato su un calcolo ragionevole e accompagnato da correttivi per il conteggio del conguaglio delle somme di spettanza dello Stato o della Regione. red.: F. Mangano
Spetta allo Stato e, per esso, al Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, disporre con decreto le modalita' di attuazione della riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate di cui all'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'art. 16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto, posta la legittimita' della destinazione allo Stato del maggior gettito di imposta derivante dagli interventi legislativi in questione, sulla base delle disposizioni di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, che prevedono la deroga al principio della spettanza alla Regione siciliana per tutte le entrate erariali riscosse nel territorio regionale, per le nuove entrate tributarie destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato, la determinazione quantitativa del gettito stesso, calcolato proiettando su base regionale l'incremento percentuale delle entrate previsto su base nazionale, non lede le attribuzioni regionali, trattandosi di un criterio che, ancorche' necessariamente presuntivo, risulta basato su un calcolo ragionevole e accompagnato da correttivi per il conteggio del conguaglio delle somme di spettanza dello Stato o della Regione. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2