Sentenza 256/1996 (ECLI:IT:COST:1996:256)
Massima numero 22838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 18/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Titolo
SENT. 256/96 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI CHE NON HANNO COMMESSO ABUSI ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - QUESTIONE GIA' DECISA - ECCEZIONALITA' E STRAORDINARIETA' DELLA NORMATIVA - PERSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 256/96 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI CHE NON HANNO COMMESSO ABUSI ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - QUESTIONE GIA' DECISA - ECCEZIONALITA' E STRAORDINARIETA' DELLA NORMATIVA - PERSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato opere in difformita' dagli strumenti urbanistici vigenti, beneficiano degli effetti del condono, la cui disciplina sarebbe tanto piu' irragionevole in quanto sprovvista del carattere di straordinarieta' ed eccezionalita'. Invero, la giurisprudenza della Corte (sentt. nn. 427 e 416 del 1995, 369 del 1988) ha gia' escluso la irragionevolezza e la disparita' di trattamento tra cittadini, sottolineando il carattere eccezionale e straordinario della normativa in esame, sicuramente riscontrabile nel condono del 1985 e non venuto meno a distanza di dieci anni, data la persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalita'. - V. S. nn. 416/1995, 427/1995. red.: A. Franco
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato opere in difformita' dagli strumenti urbanistici vigenti, beneficiano degli effetti del condono, la cui disciplina sarebbe tanto piu' irragionevole in quanto sprovvista del carattere di straordinarieta' ed eccezionalita'. Invero, la giurisprudenza della Corte (sentt. nn. 427 e 416 del 1995, 369 del 1988) ha gia' escluso la irragionevolezza e la disparita' di trattamento tra cittadini, sottolineando il carattere eccezionale e straordinario della normativa in esame, sicuramente riscontrabile nel condono del 1985 e non venuto meno a distanza di dieci anni, data la persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalita'. - V. S. nn. 416/1995, 427/1995. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte