Sentenza 256/1996 (ECLI:IT:COST:1996:256)
Massima numero 22840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/07/1996;  Decisione del  10/07/1996
Deposito del 18/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:  22838  22841  22842  22843  22844  22845  22846


Titolo
SENT. 256/96 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - INGENTI SPESE DI URBANIZZAZIONE - AUMENTI DI IMPOSTE ANCHE PER CHI HA RISPETTATO LA LEGGE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - ECCEZIONALITA' E STRAORDINARIETA' DELLA DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che le ingenti spese di urbanizzazione rese necessarie dal condono determinerebbero aumenti di imposte anche a carico di chi ha rispettato la legge, che subirebbe da cio' limitazioni sia alla libera iniziativa economica privata sia al diritto di proprieta'. La Corte ha invero gia' escluso la irragionevolezza della disciplina, dato il suo carattere di eccezionalita' e straordinarieta'. - V. S. nn. 427/1995, nonche' la precedente massima A. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte