Sentenza 256/1996 (ECLI:IT:COST:1996:256)
Massima numero 22841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 18/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Titolo
SENT. 256/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 256/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono impedirebbe agli enti competenti (regioni, province e comuni) qualsiasi intervento di governo del territorio. La questione, invero, e' gia' stata dichiarata infondata (sentt. nn. 416 e 427 del 1995) e la Corte ha anzi rilevato che la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e' da addebitare, almeno in parte, anche alla scarsa incisivita' e tempestivita' dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e delle regioni a cio' preposte, a parte la considerazione che l'art. 81, co. 1, lett. a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 818, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., riserva allo Stato il potere di fissare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale. - V. S. nn. 416/1995, 427/1995. red.: A. Franco
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono impedirebbe agli enti competenti (regioni, province e comuni) qualsiasi intervento di governo del territorio. La questione, invero, e' gia' stata dichiarata infondata (sentt. nn. 416 e 427 del 1995) e la Corte ha anzi rilevato che la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e' da addebitare, almeno in parte, anche alla scarsa incisivita' e tempestivita' dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e delle regioni a cio' preposte, a parte la considerazione che l'art. 81, co. 1, lett. a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 818, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., riserva allo Stato il potere di fissare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale. - V. S. nn. 416/1995, 427/1995. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte